Revisori dei conti, nel decreto il paradosso del presidente senza estrazione e senza limiti provinciali
Lo schema di provvedimento del ministro dell'Interno è pronto per il passaggio in Conferenza Stato-Città
Lo schema di decreto del ministro dell'Interno 23/2012 coordinato con le modifiche normative introdotte dall'articolo 57-ter del Dl 124/2019 è pronto per il passaggio in Conferenza Stato-Città, ma non risolve completamente alcune questioni aperte, azzardando, peraltro, interpretazioni estensive che vanno oltre la norma.
L'inserimento nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello provinciale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente, con la possibilità di scelta anche di un'altra Provincia nella Regione di residenza. La norma invece prevede l'estrazione dei revisori da un elenco provinciale, non disponendo la possibilità di scelta di un'altra Provincia, che crea di fatto un doppio elenco. L'iscrizione nell'elenco avviene in base alla dimensione demografica, ancora divisa in tre fasce, che comprendono ora anche le Città metropolitane. Non è stato recepito l'atto di indirizzo del 20 febbraio 2018 dell'Osservatorio sulla Finanza locale e la contabilità degli enti locali in base all'articolo 154 del Tuel, che prevedeva una quarta fascia, per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, nonché per le Province e le Città metropolitane. Anche il previsto obbligo di superamento di un test annuale di verifica a livello nazionale, somministrato dal ministero dell'Interno non è stato riscontrato nella bozza di modifica allo stesso Dm 23/2020, che pure prevede la possibilità per il ministero di organizzare corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali.
Per l'inserimento nell'elenco dei revisori in fascia 1 occorre il conseguimento di almeno 20 crediti formativi (non più 10) ed esperienza di almeno 18 mesi in qualità di collaboratore di un revisore in base all'articolo 239, comma 4, del Tuel oppure di responsabile del servizio finanziario di un ente locale. Queste ultime disposizioni si applicano all'elenco relativo al secondo anno successivo all'entrata in vigore del nuovo decreto. Per conseguire i crediti formativi è finalmente riconosciuta anche la docenza ai corsi di aggiornamento dei revisori, come evidenziato nel citato atto di indirizzo dell'Osservatorio. Nuove regole sono previste anche per le modalità di estrazione dei revisori, il cui algoritmo tiene in adeguata considerazione l'esigenza di rafforzare le probabilità di estrazione in relazione agli esiti dei sorteggi effettuati. Il revisore dovrà comunicare in via telematica, entro 10 giorni dalla nomina, al ministero dell'Interno e alla Prefettura competente, l'accettazione dell'incarico.
Controversa è l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 57-ter del Dl 124/2019 in merito alla nomina del Presidente del Collegio per gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Lo schema di decreto, dispone che nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario previsti dalla legge, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di Comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del regolamento. Questo significa che il Presidente del Collegio non è estratto a sorte e può essere scelto tra i soggetti più esperti a prescindere, in mancanza di precisazioni normative e regolamentari, dal vincolo territoriale. Un revisore di Milano può quindi essere nominato presidente di Collegio a Roma e viceversa.