Revisori, pareri del collegio legittimi anche se firmati solo da due dei tre componenti
Il parere espresso dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Viminale
I pareri espressi dal collegio dei revisori sono legittimi anche nel caso in cui siano sottoscritti solo da due dei tre componenti. Questo in sintesi il parere espresso dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Viminale.
Il parere origina dalla richiesta di un amministratore comunale che ha segnalato la presunta mancata convocazione da alcuni mesi di un componente del collegio dei revisori dei conti e la probabile conseguente illegittimità dei pareri espressi dal collegio composto solo da due componenti.
Il Dipartimento per gli Affari Interni richiama preliminarmente l'articolo 16, comma 25, del decreto legge 138/2011 e nel decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23, secondo cui i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco istituito presso il ministero dell'Interno, specificando che l'innovazione è da ricondurre soltanto alle modalità di scelta dei revisori, rimanendo invariata la normativa che disciplina la nomina, la durata, le cause di cessazione e tutti gli altri aspetti concernenti l'organo di revisione così come prevista dall' articolo 234 e seguenti del Dlgs 267/2000.
Nel parere si precisa che, seppur l'organo di revisione nel Comune in oggetto è stato scelto mediante estrazione a sorte dall'elenco, lo stesso è stato nominato dall'ente con delibera consiliare e continua a rimanere nella competenza dell'ente ogni aspetto riguardante il funzionamento dell'organo, come disciplinato dal decreto 267/2000 e dai regolamenti comunali, compresa l'adozione degli eventuali provvedimenti di revoca qualora vengano riscontrate inadempienze così come previsto dall'articolo 235, comma 2, del decreto 267/2000.
Il parere prosegue richiamando l'articolo 237, comma 1, del decreto 267/2000, in base al quale il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.
Il parere chiude precisando che la normativa di riferimento non disciplina le modalità di convocazione e di riunione dell'organo di revisione che solitamente sono decise autonomamente dall'organo di revisione ovvero, a volte, indicate nel Regolamento di contabilità comunale.
Anche nei «Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali» pubblicati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili viene precisato che il collegio dei revisori non è da intendersi quale collegio perfetto, come indicato dal comma 1 dell'articolo 237 del Tuel e dal Ministero dell'Interno con Dm 19 settembre 1991, FL. n. 33/91, per cui in caso di assenza per malattia o per altro motivo esso è validamente costituito e può operare purché siano presenti almeno due componenti.