Il CommentoAmministratori

Revisori, la riforma non può dimenticare l’equo compenso

di Davide Di Russo

É stata messa in cantiere la revisione del Testo unico degli enti locali. Dalla prima bozza del Ddl anticipata dal Sole 24 Ore del 15 ottobre (con la relazione illustrativa e la relazione tecnica), che si affianca alle proposte di riforma della disciplina degli enti locali in situazione deficitaria o di dissesto, emerge una forte sensibilità per i controlli e la revisione economico-finanziaria (articolo 5), opportuna alla luce del rapido mutamento del contesto normativo cui il Pnrr ha dato impulso. La delega pare andare nella direzione da tempo indicata dai commercialisti revisori. Spicca la «limitazione del divieto di più di due incarichi nello stesso ente solo al caso di incarichi consecutivi»: si corregge dunque l’irrazionale formulazione dell’articolo 235 del Tuel, rimuovendo la damnatio che colpisce il revisore al secondo incarico (eventualità remota con il sorteggio).

Il Governo è chiamato a un complessivo ripensamento della funzione, che non trascura gli aspetti strutturali, l’accesso all’incarico e la formazione. Si profila un «ampliamento del numero di enti, in base alla soglia demografica, per i quali l’organo di revisione deve essere previsto in forma collegiale, a garanzia di un maggior controllo» e l’adozione di «istituti organizzativi volti a favorire la formazione anche pratica». È auspicabile che il perimetro dell’organo monocratico sia circoscritto ai Comuni al di sotto dei 5mila abitanti (oggi la soglia è 15mila) e che l’organo collegiale sia previsto per tutte le Unioni di Comuni (e non solo, come ora, per quelle che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali).

Sotto il secondo profilo, potrebbe essere interessante prevedere che uno dei tre componenti degli organi collegiali venga estratto dalla fascia più bassa, per consentire a chi ha meno esperienza (o non ne ha) di formarsi al fianco di revisori già consolidati. Immutati restano i principi sui criteri per l’inserimento nell’elenco. Non è detto però che il legislatore delegato non ne approfitti per modificare il Dm 23/2012 del ministero dell’Interno. Lo scopo è giungere a una «revisione organica della disciplina della funzione economico-finanziaria e del funzionamento dell’organo di revisione» che dovrebbe tradursi nella «ridefinizione delle competenze», ferme (e anzi rafforzate) le garanzie di «indipendenza e professionalità»; per «rendere più rapida ed efficace l’attività di controllo».

La formulazione – trattandosi di principi - è generale, è sarà quindi importante, nell’iter per l’atto delegato (che si preannuncia breve) il coinvolgimento dei professionisti misure concrete. Posto che l’intento dichiarato è la «valorizzazione della revisione economico-finanziaria», non è possibile lasciare ancora in disparte l’equo compenso rispetto alla complessità della funzione: dovrebbe essere l’occasione per integrare, come da tempo chiedono i commercialisti revisori, l’articolo 241 del Tuel, per incaricare il Dm di fissare anche i limiti minimi al compenso; i quali, come suggerito anche dall’Osservatorio del Viminale, dovrebbero coincidere con il limite massimo della fascia immediatamente inferiore a quella in cui rientra l’ente (e per i revisori dei Comuni con meno di 500 abitanti e delle Province e città metropolitane sino a 400mila abitanti, con l’80% del compenso base annuo lordo stabilito per la fascia di appartenenza). Nello stesso senso, andrebbe pure stabilito che il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio è pari a quello attribuito ai componenti della giunta.