Revisori, rischio revoca per il mancato invio dei questionari
Si tratta della trasmissione alla Corte dei conti dei referti sul bilancio di previsione 2022/2024 e sul rendiconto 2021
I revisori degli enti locali che non trasmettono tempestivamente i questionari alla Corte dei conti sul bilancio di previsione 2022/2024 e sul rendiconto 2021 corrono il rischio della revoca, quale conseguenza del grave inadempimento registrato.
Gli organi di controllo chiamati in questo periodo alla predisposizione di tali importanti referti per la magistratura contabile devono quindi prestare particolare attenzione sia alla corretta compilazione sia alla tempestiva trasmissione, nella prospettiva di escludere possibili effetti sanzionatori.
É quanto emerge dalla disamina dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che, in più occasioni, si sono occupate di ritardi o di inadempimenti nella trasmissione dei questionari da parte dei revisori degli enti locali, a cui sono tenuti sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 266/2005.
Tra le diverse pronunce in tal senso rileva, ad esempio, la recente indicazione della Sezione della Campania della Corte dei conti (delibera n. 70/2022/PRSE), secondo cui il mancato rispetto del termine ultimo previsto per l'inoltro del questionario sarà considerato ex se - senza necessità di ulteriori segnalazioni o solleciti - violazione degli obblighi posti a carico dell'Organo di revisione, con la conseguente adozione di una delibera di inadempienza da trasmettere all'ente interessato, nonché agli organi consiliari rispettivamente interessati, ad ogni effetto di legge.
Tale indicazione, del resto, è in linea con i contenuti dei Principi di vigilanza e controllo (2019) del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperi contabili, al punto 1.9.7, evidenziano che «in caso di mancata trasmissione alla Corte dei conti della relazione (il questionario) sul bilancio di previsione e sul rendiconto, il consiglio può valutare la revoca per inadempimento».
In altre pronunce (Sezione Molise – deliberazione n. 126/2021/PRSP) è sottolineato come l'omissione o il ritardo nell'invio sono suscettibili di compromettere lo svolgimento dei compiti della magistratura contabile, vanificando lo scopo voluto dal legislatore di assicurare il rispetto degli obiettivi annuali fissati dal patto di stabilità interno, il vincolo in materia di indebitamento di cui all'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, la sostenibilità dell'indebitamento, l'assenza di irregolarità, con il conseguente concreto rischio di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.
In taluni casi, poi, l'inadempimento è stato considerato (si veda la deliberazione n. 126/2019/PRSE della Sezione regionale dell'Abruzzo) tale da essere segnalato alla Procura regionale della Corte dei conti, allo scopo di verificare eventuali profili di responsabilità amministrativa e danno erariale e all'ordine di appartenenza per gli eventuali profili disciplinari.
In passato l'inadempienza dell'organo di revisione aveva anche determinato (si veda la pronuncia n. 44/2013 della Sezione regionale di controllo dell'Abruzzo) la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente, ai fini della verifica di eventuali responsabilità per omissione di atti di ufficio (sulla base di quanto disposto dall'articolo 328 del codice penale).
In linea con tali indicazioni della Corte dei conti, infine, si è anche espresso il ministero dell'Interno (si veda il parere del 21 aprile 2021), il quale ha affermato che – comunque – è riservata esclusivamente all'ente la valutazione dell'inadempienza compiuta dall'organo di revisione economico-finanziaria. L'eventuale revoca, però, non comporta la cancellazione dall'elenco dei revisori degli enti locali, dal momento che non sussiste alcuna disposizione normativa in tal senso.
Il ruolo del Fcde nella procedura di salvaguardia degli equilibri di bilancio
di Luciano Fazzi (*) - Rubrica a cura di Ancrel