Fisco e contabilità

Ricapitalizzazione con debito fuori bilancio solo per le società di servizi pubblici

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di Ulderico Izzo

La Corte dei Conti Campania, in sede di controllo, nel rispondere alla richiesta di parere di un comune sannita, ha precisato, con la deliberazione n. 20/2019, che sussiste la possibilità di ricapitalizzare, mediante la procedura del debito fuori bilancio, una società partecipata dall’ente comunale, ma a particolare condizioni.

Il fatto
Un comune di dimensioni minori della provincia di Benevento, in sede di controllo collaborativo, ha chiesto alla sezione territoriale della Corte dei Conti , un parere circa la corretta modalità di contabilizzazione degli oneri da sostenere, nella eventuale sottoscrizione del Comune all'aumento di capitale proposto dalla società per azioni a capitale interamente pubblico, affidataria del servizio di gestione del servizio idrico integrato; in particolare, chiede di conoscere se tali oneri possano essere considerati quali passività pregresse o se debba applicarsi la disciplina dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194, Dlgs 267/00, o ancora, se possa applicarsi l'istituto della compensazione finanziaria.

La deliberazione
Dopo la dichiarazione di ammissibilità del quesito, il giudice del controllo, dopo breve analisi della differenza tra debito fuori bilancio e passività pregressi, anche alla luce di un consolidato orientamento della magistratura contabile, ritenere possibile la ricapitalizzazione da parte dell’ente locale mediante la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, ma in presenza di una serie di presupposti.
Occorre che il bilancio di previsione dell’esercizio in corso sia stato già approvato e per tale motivo debba porsi in essere la procedura dei debiti fuori bilancio, pena la violazione degli articoli 183 e ss. Tuel circa l’ordinaria procedura prevista per gli impegni di spesa.
La possibilità del debito fuori bilancio deve riguardare solo società di capitali o azionarie e che la ricapitalizzazione avvenga nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali; Inoltre, deve trattarsi di un organismo societario che eserciti un servizio pubblico locale.
Infine, occorre che si debba attuare una ricostituzione del capitale sociale per ripianamento per perdite di esercizio, pena la violazione del cd divieto di soccorso finanziario e che il ripiano societario sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, che assicuri prospettive di recupero dell'equilibrio ex art. 14, comma 4, Tusp.

Conclusioni
La delibera, nell’ambito della sua conclusione, tiene conto di quanto affermato dai principi contabili secondo cui il debito riconoscibile ex articolo 194, comma 1, lettera c) del Tuel è quello derivante da ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle sole società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali. Il termine ricapitalizzazione identifica un’azione specifica, di ricostituzione del capitale deliberato dai soci per la costituzione della società, normativamente disciplinata e non è suscettibile di interpretazione estensiva ad altre fattispecie di ripianamento di perdite d’esercizio. La posizione debitoria non è riconoscibile nel caso di società di capitali non costituite per l’esercizio di servizi pubblici. La formulazione della lettera c) dell’art. 194 del Tuel comporta che può essere riconosciuta la tipologia di debito fuori bilancio ivi prevista soltanto laddove la reintegrazione del capitale sociale della società di cui l’Ente possiede una quota avvenga nelle forme e nei limiti della disciplina di cui al codice civile o di altre norme speciali cui il legislatore fa espresso rinvio).
Il giudice del controllo ha anche osservato la questione dal punto di vista della ricapitalizzazione e del ripiano delle perdite, alla luce dell’articolo 14, comma 4, del Dlgs 175/2016, il quale dispone che non costituisce provvedimento adeguato la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

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