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Rifiuti, l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento compete solo alla Regione

Il Tar Lazio ha dichiarato l'illegittimità dell'ordinanza di un Comune a proposito della creazione di un'isola ecologica

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di Pietro Verna

Nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, disciplinato dall'articolo 208 del Dlgs 152/2006 «Norme in materia ambientale», l'unico soggetto competente a provvedere è la Regione, il cui provvedimento finale di approvazione assorbe e sostituisce ogni altra specifica manifestazione di volontà decisoria di altri soggetti istituzionali competenti in via ordinaria. Lo impone lo stesso articolo 208 laddove stabilisce che l'approvazione da parte della Regione delle conclusioni della conferenza di servizi convocata per l'esame dei progetti degli impianti «sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori».

In questi termini il Tar Lazio (con la sentenza n. 1/2021) ha dichiarato l'illegittimità dell'ordinanza con la quale il Comune di Roccasecca aveva intimato alla società che gestisce la discarica di rifiuti non pericolosi di Cerreto di Roccasecca il rilascio di una strada demaniale sita all'interno della discarica allo scopo di creare «un'isola ecologica a gestione comunale».

L'ordinanza era stata adottata in contrapposizione alla presentazione da parte della società della richiesta di autorizzazione alla messa in esercizio di un nuovo impianto (cosiddetto bacino n. 5) ricadente su un tratto della strada demaniale. Tant'è che il Comune, in vista della conferenza di servizi indetta dalla Regione, aveva approvato il progetto dell'isola ecologica (delibera C.C. n. 33/2019) e dichiarato l'opera di pubblica utilità, disconoscendo di fatto che l'area interessata era stata antecedentemente inserita nel perimetro della discarica in forza di provvedimenti autorizzativi del Commissario delegato all'emergenza rifiuti per la Regione Lazio (il primo dei quali l'ordinanza n. 2 del 28 novembre 2002) e di successivi provvedimenti di Aia rilasciati dalla Regione.

La vicenda processuale
Il Tar con la sentenza n. 28/2020 ha accolto il ricorso proposto dalla Regione Lazio e dalla società, con conseguente annullamento sia della procedura di esproprio, sia del parere sfavorevole reso dal Comune in sede di conferenza di servizi, e con la stessa pronuncia ha rilevato il difetto di giurisdizione con riferimento all'ordinanza di rilascio della strada demaniale. Decisione, quest'ultima, che è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, che, con la sentenza n. 1829/2020, ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo e ha rinviato la causa al Tar in diversa composizione.

Il Collegio pontino «in diversa composizione» ha confermato la sentenza n. 28/2020. Lo ha fatto dichiarando l'illegittimità dell'ordinanza comunale per difetto assoluto di attribuzione «e per violazione dei provvedimenti extra ordinem del Commissario delegato all'emergenza rifiuti della Regione Lazio, nonché dell'articolo 208 del Dlgs 152/2006, tutti comportanti la perdita di eventuali diritti del Comune». Ciò alla luce del costante orientamento giurisprudenziale secondo cui:

• nell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti si concentrano tutte le competenze amministrative di verifica e di controllo di compatibilità con le varie prescrizioni urbanistiche, di pianificazione settoriale, nonché l'accertamento dell'osservanza di ogni possibile vincolo afferente alla realizzazione dell'impianto in armonia con il territorio di riferimento (Tar Campania, sentenza n. 4272/2011);

• l'articolo 208 del Dlgs 152/2006 «configura un procedimento eccezionale, in deroga al normale quadro degli assetti procedimentali e sostanziali in materia di costruzione e gestione di impianti di smaltimento di rifiuti» (Consiglio di Stato, sentenza n. 5659/2015), fermo restando che questa disposizione ha riprodotto l'articolo 27 dell'abrogato decreto legislativo 22/1997 «Attuazione delle direttive 91/56/CEE sui rifiuti, 91/698/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» a mente del quale l'approvazione dei progetti relativi agli impianti in questione ha costituito una «variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori» ( Tar Calabria, sentenza n. 929/2013; Tar Sicilia, sentenza n. 200/2012 e Tar Campania, sentenza n. 3243/2011: «caratteristica comune a entrambi i modelli procedimentali è la natura istruttoria della conferenza di servizi che precede la decisione finale sulla realizzabilità dell'impianto, quest'ultima affidata all'esclusiva competenza dell'autorità regionale»).

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