Il CommentoFisco e contabilità

Riscossione, per i tributi locali c’è una questione di costituzionalità

di Paola Coppola

C'è una questione di costituzionalità da sollevare in materia di riscossione dei tributi locali, con l’auspicio di un rapido intervento riparatore del legislatore.

Ed infatti, l’interpretazione per cui non potendosi applicare ai tributi locali nè l’articolo 15, comma 1 del Dpr 602/73 (iscrizione a titolo provvisorio del terzo), né l’articolo 68, Dlgs 546/92 (riscossione frazionata in caso di giudizio), detti tributi andrebbero iscritti a ruolo per intero decorsi (solo) i 60 giorni dalla notifica dell’accertamento, pur in mancanza di una norma che lo preveda, nei casi, quindi, diversi dal fondato pericolo per la riscossione (ex articolo 15-bis Dpr 602/73, che riguarda solo le imposte dirette e l’Iva), a ben vedere, collide con i principi costituzionali e quelli generali del sistema di riscossione dei tributi del nostro ordinamento.

Una lettura costituzionalmente orientata delle norme citate dovrebbe portare a concludere che, allo stato, l’Ente locale è legittimato a mettere in riscossione i tributi di sua spettanza solo allorquando diventano definitivi (con termine, quindi, mobile che può anticiparsi «ai 60 giorni dalla notifica» in caso di mancata impugnazione e che invece parte dalla scadenza del termine dell’impugnazione delle sentenze nelle more pronunciate in caso di giudizio) per evitare che, del tutto ingiustificatamente, si determini una disparità di trattamento tra i tributi locali che potrebbero essere richiesti, in via integrale, sin da subito - a prescindere ed indipendentemente dall’esito del giudizio di impugnazione - rispetto a quelli erariali che invece godono della tutela dell’iscrizione provvisoria di 1/3 (prima del processo), della riscossione frazionata in caso di giudizio e della garanzia di non potere essere riscossi per intero se non nel caso (straordinario) del fondato pericolo della riscossione, nonostante l’identità del titolo di riscossione (il ruolo) ex articolo 17 Dlgs 46/99 e le medesime garanzie che dovrebbero essere assicurate al contribuente dall’esercizio del diritto di difesa.

La conferma del difetto di coordinamento delle norme sopra citate e la mancata espressa regolamentazione ad oggi del dies a quo della riscossione coattiva in materia di tributi locali, dovrebbe portare (almeno) all’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 1, comma 163, Legge 296/2006 da leggersi, ratione temporis, con i citati articoli 17, 19 e 23 del Dlgs 46/99, articoli 15 e 15-bis del Dpr 602/73 e 68 Dlgs 546/92 nel senso di dover collegare l’avvio della riscossione (integrale) a mezzo ruolo dei tributi locali dalla definitività dell’accertamento (per mancata impugnazione o nei limiti del deciso giudizialmente in via definitiva) che, specularmente, coincide con il dies a quo della decorrenza del termine di decadenza dell’Ente impositore che potrà mettere in riscossione l’accertamento a mezzo ruolo (e cartella) solo dopo che questo è diventato definitivo (per mancata impugnazione o per quanto verrà stabilito giudizialmente con autorità di giudicato).

In caso contrario, andrebbe sollevata la questione di incostituzionalità per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell’articolo 68, comma 1, Dlgs 546/92, dell’articolo 19 del Dlgs 46/99 modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), Dlgs 17 agosto 1999, n. 326, e dell’articolo 23 del Dlgs 46/99 per il trattamento diseguale e per le differenti possibilità di tutela amministrativa (iscrizione provvisoria di 1/3 ex articolo 15 Dpr 602/73) e giudiziale (riscossione frazionata in pendenza di giudizio ex articolo 68, comma 1, Dlgs 546/92) tra tributi erariali (imposte dirette e Iva) e locali per i quali ultimi viene a determinarsi, in fatto, una presunzione di legittimità dell’avviso di accertamento che è da escludere in materia tributaria.

Applicare ai tributi locali la riscossione integrale a mezzo ruolo, sin dal decorso dei 60 giorni dalla notifica dell’accertamento parifica, invero, irragionevolmente ed ingiustificatamente, la situazione del contribuente che riceve l’atto di accertamento a quella di fondato pericolo della riscossione che è situazione eccezionale e speciale che richiede l’adozione del ruolo (motivato) “straordinario” (ex articolo 15 bis Dpr 602/73) e differenzia due situazioni uguali - un debito per tributi erariali e un debito di tributi locali di pari ammontare - negando ai secondi la riscossione provvisoria di 1/3 (non applicandosi l’articolo 15 del Dpr 602/73) nella fase ante decisum in assenza di una ragionevole giustificazione del diverso trattamento ad essi riservato sul piano della riscossione. Escludere, inoltre la tutela della riscossione frazionata in pendenza di giudizio ai tributi locali e concederla, invece, solo ai tributi erariali del pari discrimina, irragionevolmente, situazioni uguali nella fase post decisum, in violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione. Ed infatti, gli articoli 68, comma 1, del Dlgs 546/92, articoli 19 e 23 del Dlgs 46/1999 trattano ugualmente situazioni differenti (ruolo ordinario per i tributi locali e ruolo straordinario per i casi di fondato pericolo della riscossione) e trattano diversamente due ipotesi uguali (debito per tributo locale e debito per tributi erariale) in contrasto con l’articolo 3 e 24 della Costituzione.

Ancor più irragionevole appare la (eventuale) “salvaguardia” a tutela del ricorrente (o appellante) della “sospensione giudiziale” nelle more concessa dalla Commissione tributaria adita non già e solo per i rigidi presupposti per richiederla (articolo 47, 52 o 62-bis del Dlgs 546/92) ma, soprattutto, per i tempi della fissazione delle udienze di sospensiva dinanzi le commissioni tributarie che non sono standardizzati e variano a seconda del luogo delle commissioni e che, pur se veloci, non sarebbero mai tanto veloci da evitare il pregiudizio incombente sul contribuente/istante decorsi soli «60 giorni dalla notifica» dell’accertamento.

Si aggiunga che il vulnus di tutela in materia di tributi locali sussiste ed anzi, si amplifica, anche dopo la recente riforma in materia di accertamento e riscossione delle entrate locali di cui all’articolo 1, commi 784-815, della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) che ha esteso, com’è noto, per gli atti notificati a far data dal 1° gennaio 2020 l’istituto dell’«accertamento impoesattivo» di cui all’articolo 29 del Dl 78/2010. Ed infatti, anche per siffatti accertamenti (impoesattivi) il comma 792 dell’articolo 1 della legge 160/2019 fa salvo, solo quanto disposto dall’articolo 19 del Dlgs 472/97 per la riscossione delle sanzioni in caso di impugnazione per cui, come è stato già sostenuto, non essendo applicabile «la riscossione frazionata in pendenza di giudizio» - che l’articolo 68, comma 1 del Dlgs 546/1992 continua a riservare ai soli tributi erariali - decorso il termine utile per la proposizione del ricorso (ovvero decorsi 60 giorni dalla notifica), gli atti acquistano subito efficacia di titolo esecutivo, senza che sia necessario notificare la cartella di pagamento (o l’ingiunzione fiscale). Dopo 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà essere, quindi, avviata la riscossione coattiva: l’ente impositore vi provvederà in proprio (con l’ingiunzione rafforzata),