Riscossione, le istruzioni Ifel-Anacap per la rinegoziazione dei contratti con i concessionari
Soluzioni in grado di assicurare la continuità delle gestioni ed evitare l'insorgere di inutili contenziosi
I Comuni possono rinegoziare i contratti in corso con le società affidatarie dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate locali, nel rispetto delle regole vigenti e senza attendere l'emanazione di un specifica disposizione. É quanto previsto dalle linee guida concordate tra Ifel (fondazione dell'Anci) ed Anacap (associazione nazionale aziende concessionarie servizi entrate locali), all'esito di un confronto costruttivo diretto a indicare soluzioni in grado di assicurare la continuità delle gestioni ed evitare l'insorgere di inutili contenziosi.
Si tratta di una questione nota da molto tempo e sulla quale l'Anacap è più volte intervenuta chiedendo l'introduzione di una norma che consentisse di rinegoziare i contratti attraverso un allungamento dei termini oppure un'estensione dei servizi. Disposizione mai introdotta nonostante le diverse misure di sostegno adottate dal Governo nei confronti di molti soggetti, anche della concorrente agenzia delle Entrate-Riscossioni (sostenuta con 300 milioni di euro) e ora delle società titolari di impianti pubblicitari che usufruiranno di un credito d'imposta in proporzione al canone di esposizione pubblicitaria versato agli Enti (articolo 67-bis della legge di conversione del Dl 73/2021).
Le linee guida Ifel-Anacap risolvono comunque la questione consentendo la rinegoziazione dei contratti, anche se una disposizione specifica avrebbe offerto un ombrello legislativo maggiore.
Il documento evidenzia preliminarmente che le diverse misure agevolative introdotte a causa dell'emergenza da Covid-19 (esonero di diversi prelievi, tra cui quello sull'occupazione di suolo pubblico, l'Imu per diverse categorie economiche, eccetera) nonché il blocco della riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, hanno prodotto effetti negativi sui contratti con le concessionarie. La forte contrazione dei gettiti e la sospensione delle attività di riscossione hanno determinato un abbattimento dei principali ricavi delle predette società, situazione peraltro destinata a protrarsi per buona parte dell'anno in corso in attesa di un periodo di riavvio.
Da qui l‘esigenza di trovare una soluzione che ponga al riparo i moltissimi contratti in corso, non essendo praticabile un'ipotesi di risoluzione generalizzata degli stessi senza produrre un grave pregiudizio all'intero sistema della fiscalità locale.
La norma di riferimento è l'articolo 106 del codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016), che consente di introdurre varianti ai contratti in corso, subordinandole all'esistenza dei caratteri dell'imprevedibilità e di non sostanzialità delle stesse. In merito al requisito dell'imprevedibilità, è innegabile che la pandemia rappresenti l'evento in assoluto più imprevedibile. Anche l'Anac nelle sue linee guida del 2018 indica le epidemie e i contagi quali eventi imprevisti ed imprevedibili che possono dar luogo alla revisione dei contratti, al fine di ripristinare l'equilibrio tra le parti. In ordine al requisito di non sostanzialità della modifica contrattuale, si deve intendere la variazione che consente di inserire servizi supplementari a quello oggetto dell'appalto purché non eccedano il 50% del valore del contratto iniziale.
Sulla eventuale proroga dei contratti in essere, le linee guida Ifel-Anacap precisano che non si tratta di proroga "tecnica", cioè per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo contraente, ma di proroga rivolta al ripristino dell'equilibrio contrattuale turbato dal fatto sopravvenuto, imprevisto e imprevedibile.