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Rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio in cerca di certezze

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Come si dimostra il «rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio»? Sempre più spesso, soprattutto in tema di amministratori e personale, il legislatore effettua concessioni solo dietro dimostrazione di questa condizione e, successivamente, i revisori devono provvedere all'asseverazione di essa. Può essere quindi utile, vista l'attualità, provare a fare delle riflessioni sul tema.

Andando in ordine cronologico richiamiamo le ultime quattro misure che hanno riproposto il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

La legge di bilancio 2022 (Legge 234/2021), al comma 584, ha disciplinato l'aumento delle indennità di funzione degli amministratori, stabilendo che lo stesso possa essere effettuato per l'intero importo già a partire dal 2022, anziché essere ripartito in tre anni (45 per cento dal 2022, 68 per centro dal 2023 e a regime da 2024), nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Il Dl 152/2021, all'articolo 31-bis, primo comma, prevede poi la possibilità per i comuni di assumere personale a tempo determinato per il Pnrr, entro determinati limiti soglia e con benefici in termini di neutralità rispetto alla spesa di personale, ai limiti per il tempo determinato e alle assunzioni a tempo indeterminato. Questa opportunità è tuttavia subordinata all'asseverazione, da parte dell'organo di revisione, del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Sempre lo stesso provvedimento, al comma 1-bis, introduce la possibilità, per i comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti, di conferire per il Pnrr incarichi ad esperti di comprovata qualificazione professionale, fino a 15 unità (per l'importo massimo di 30 mila euro lordi annui per incarico e per un ammontare annuo di 300 mila euro). Le suddette attività potranno avere una durata fino al 31 dicembre 2026 e cesseranno comunque automaticamente con la fine del mandato del conferente. Gli enti possono finanziare tali incarichi con proprie risorse, fermo restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio.

Ancora, l'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 prevede che i comuni possano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino a una spesa complessiva per tutto il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione), non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Fin qui le norme. A livello operativo non appare, però, chiaro su quali dati debba essere effettuata la verifica del suddetto rispetto.

Anci, nella nota operativa sull'applicazione degli aumenti delle indennità agli amministratori previsti dalla legge di bilancio 2022, richiama verifiche da effettuare sul bilancio di previsione 2022-2024.

Il bilancio di previsione, previsto dall'armonizzazione contabile a valenza triennale, contiene per sua natura un'implicita dimostrazione del rispetto degli equilibri estesa a tale arco temporale. Nello specifico, in sede di approvazione il bilancio di previsione deve già contenere, sia per la prima annualità sia per quelle successive, la garanzia del rispetto sia degli equilibri di parte corrente che di parte capitale, nonché dell'equilibrio finale.

Per rafforzare l'analisi, andando oltre le previsioni, potrebbe essere utile poggiare la verifica sui dati di rendiconto, abbracciando un orizzonte almeno triennale. In questo contesto, si potrebbe fare riferimento ai due saldi: risultato di competenza (saldo W1) e l'equilibrio di bilancio (saldo W2) riportati nel prospetto degli equilibri.

L'esame potrebbe poi eventualmente estendersi ai parametri di deficitarietà strutturale, quali:
• incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti;
• sostenibilità dei debiti;
• anticipazione chiuse solo contabilmente,
• debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati e debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti e/o non ancora finanziati.

Al fine di rendere la verifica del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio certa ed omogenea per tutti gli enti, diventa in ogni caso necessario ed urgente che vengano definiti chiaramente i parametri da considerare da parte dei responsabili dei servizi finanziari e per il controllo/asseverazione dei revisori dei conti.