Fisco e contabilità

Ritenute appalti, Durf più facile con split payment: l'Iva teorica deve essere conteggiata

Risoluzione Entrate. Più semplice il rilascio per le imprese che usano lo split payment e il reverse charge

di Giuseppe Latour

Le imprese che utilizzano split payment e reverse charge avranno meno problemi a rispettare i parametri di regolarità fiscale per il rilascio del Durf: potranno, infatti, considerare l'Iva teorica, cioè quella della quale sono debitori anche se, materialmente, non la versano. L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 53/E di ieri, fa segnare una svolta che, dopo mesi di pronunce orientate tutte in questa direzione, dal Mef alle direzioni regionali, era annunciata. Il tema è quello del Durf, la certificazione che salva gli appaltatori dagli adempimenti in materia di ritenute fiscali. Per ottenerla, è necessario rispettare un paletto sui versamenti che, nella pratica, si è rivelato molto problematico: negli ultimi tre anni, infatti, devono essere registrati nel conto fiscale dell'impresa versamenti per almeno il 10% dell'ammontare dei ricavi o dei compensi indicati nelle dichiarazioni. Succede, però, che le imprese che passano dallo split payment o dal reverse charge abbiano difficoltà strutturali a raggiungere questo limite. L'agenzia delle Entrate, allora, interviene con la risoluzione 53. E spiega che, per il calcolo della soglia del 10%, tra i versamenti deve «essere considerata anche l'Iva relativa alle operazioni rese dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici alla Pa e ai soggetti ad essa equiparati, obbligati allo split payment».

Il motivo è che, anche in caso di split payment, il debito di imposta nei confronti dell'Erario ricade comunque sul cedente o prestatore. È solo per motivi di contrasto a comportamenti fraudolenti che viene spostato sull'ente pubblico e sui soggetti ad esso assimilati l'obbligo di versare materialmente l'Iva. Ragionamento simile va fatto per il reverse charge. «Al pari dello split payment - spiega l'Agenzia -, è sempre per finalità antifrode che il versamento dell'imposta oltre che, in questo caso, l'applicazione dell'imposta sono spostati dall'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice al committente». Quindi, anche l'Iva pagata dal committente in regime di inversione contabile può essere ricompresa nei versamenti per il calcolo della soglia del 10 per cento.Prima di questa presa di posizione, il ministero dell'Economia, con una risposta a un question time alla Camera dello scorso 4 marzo, aveva ipotizzato «che l'importo soggetto a split payment, anche se non confluisce nel conto fiscale dei pagamenti effettuati dall'impresa appaltatrice, sia conteggiato quale Iva teorica nella soglia dei suddetti versamenti» (si veda «Il Sole 24 Ore del 3 e del 5 marzo). Questa stessa impostazione (si veda Il Sole 24 Ore »del 9 settembre) era stata recepita dalle Entrate a livello locale. Più specificamente, dalla direzione regionale dell'Emilia-Romagna. Ora la risoluzione delle Entrate chiude definitivamente il cerchio e sbarra la strada a interpretazioni diverse.

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