Sanatoria impossibile per gli abusi in zona a vincolo paesaggistico
Lo ribadisce il Tar Sardegna bocciando il ricorso di un proprietario che in prima istanza aveva avuto l'ok della Regione alla domanda di condono
Le opere abusive realizzate in zona con vincolo paesaggistico non possono essere sanate. La vicenda, finita con una sentenza del Tar Sardegna (la numero n. 731/2021) che ha respinto il ricorso, riguarda il proprietario di un immobile situato in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Tutto inizia nel 2002 quando il proprietario del fabbricato residenziale realizza un ampliamento senza il titolo edilizio. Nel 2004, al fine di ottenere la sanatorio presenta istanza di condono edilizio (ai sensi del decreto legge 269/2003). A corredo della richiesta viene presentata la documentazione prevista dalla norma e il proprietario paga le somme a titolo di oblazione e oneri concessori. Viene anche richiesto il parere alla Regione Sardegna, «quale amministrazione preposta alla tutela del vincolo». Nel 2014 la regione rilascia parere favorevole «all'accoglimento dell'istanza di condono sotto il profilo della compatibilità paesistica». Due anni dopo la Regione comunica con altra nota, «i motivi ostativi all'accoglimento del rilascio del nulla osta paesistico ai fini del condono». Segue quindi un'altra comunicazione regionale con cui «dopo aver ricordato il precedente citato parere e dopo aver rilevato il mancato pronunciamento da parte del Comune in merito all'ammissibilità dell'istanza di condono», chiarisce che la domanda di condono del 2003 «doveva ritenersi inammissibile in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico» e conclude il procedimento «esprimendo il proprio parere sfavorevole in quanto per le opere abusive "consistenti nell'ampliamento di un fabbricato residenziale mediante trasformazione di parte dei loggiati in vani principali e modifica dell'altezza del locale dipendenza e ampliamento dello stesso». Istanza non ammissibile perché abuso di «tipo 1 realizzato in zona sottoposta a vincolo già prima dell'esecuzione dell'opera».
Quindi il ricorso al Tar. I giudici, nel dispositivo, precisano che il condono è applicabile «nelle zone sottoposte a vincoli, solo alle opere di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria)». E che «non possono essere quindi sanate le opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa».
Secondo i giudici amministrativi non era necessario neppure il parere del Comune che comunque non l'aveva rilasciato. Non sono motivo di annullamento del provvedimento da parte della Regione neppure i mesi trascorsi (superiori a 24) e nemmeno la prima comunicazione positiva poi annullata. «Le opere abusivamente realizzate dal ricorrente ed oggetto della domanda di condono hanno comportato aumenti di superficie e di volume in zona con vincolo paesaggistico e - scrivono i giudici - non potevano quindi, come si è prima ricordato, essere oggetto di un possibile condono, con la conseguente pacifica inammissibilità dell'istanza di sanatoria». Ricorso respinto, spese compensate