Urbanistica

Sanatoria paesaggistica, il Tar Toscana definisce la nozione di volume rilevante

Nei giudizi paesistici è utile solo il volume percepibile come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell'insieme paesistico

di Pietro Verna

La nozione di "volume utile" è diversa ai fini urbanistici e ai fini paesistici: mentre nelle valutazioni di natura urbanistica, attraverso il volume utile, viene misurata la consistenza dei diritti edificatori, nei giudizi paesistici è utile solo il volume percepibile come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell'insieme paesistico. Motivo per il quale la regola che in materia urbanistica porta ad escludere i volumi tecnici dal calcolo della volumetria edificabile non può essere invocata per ampliare le eccezioni al divieto di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, previsto dall'art. 167, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

In questi termini, il Tar Toscana (sentenza 16 giugno 2020, n. 744) ha respinto il ricorso proposto contro il provvedimento con il quale il Comune di Monte Argentario aveva rigettato un'istanza diretta ad ottenere l'accertamento di conformità urbanistica e di compatibilità paesaggistica di un intervento edilizio consistente nella sopraelevazione delle mura perimetrali di un sottotetto, avente una altezza variabile da m. 2.10 in gronda a m. 2,80 al colmo, e nella sua conseguente trasformazione in un volume adibito a "vano tecnico serbatoi idrici", con adiacente bagno e ripostiglio.

La sentenza
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente secondo cui l'intervento edilizio sarebbe rientrato nel novero dei volumi tecnici in quanto realizzato al solo scopo di "contenere impianti tecnologici", il Tar ha ritenuto valido il provvedimento di rigetto. Lo ha fatto tenendo conto delle caratteristiche dell'opera (" trasformazione di una soffitta in una superficie abitabile, dotata anche di finestre [e ] creazione di un maggior volume, esterno al corpo di fabbrica dell'edificio") e dell'indirizzo giurisprudenziale maggioritario secondo cui: (i) il divieto di incremento di volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio dall'art. 167, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio ("Codice") preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume (cfr. Tar Abruzzo, Pescara, sentenza 7 ottobre 2019 n. 235; Tar Calabria, Catanzaro, sentenza 31maggio 2017 n. 874); (ii) non è consentito all'interprete ampliare la portata dell'art. 167 comma 4, del Codice, "che costituisce eccezione al principio generale della necessità del previo assenso, per ammettere fattispecie letteralmente, e senza distinzione alcuna, escluse" (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI: sentenza 24 aprile 2017, n. 1907 e sentenza 27 gennaio 10 gennaio 2020, n. 650; Tar Campania, Napoli, sentenza 15 ottobre 2019 n. 4888); (iii) il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce qualsiasi nuova edificazione, inclusa la creazione di porticati o di volumi interrati (Tar Campania, Napoli, sentenza 12 febbraio 2019, n. 762 e Tar Lombardia, Brescia, sentenza 17 febbraio 2020 n.135).

Indirizzo che si contrappone a quello di alcuni Tribunali amministrativi regionali secondo i quali l' art. 167, comma 4, del Codice, nella parte in cui non consente l'accertamento di compatibilità paesaggistica per gli interventi che comportano ‘nuovi volumi', "va interpretata nel senso che essa non si riferisce anche ai volumi tecnici" (ex plurimis: Tar Lombardia, Milano, sentenza16 febbraio 2009, n. 1309; Tar Campania, Napoli, sentenza 3 novembre 2009, n. 6827, nonché Tar Campania-Salerno, sentenza 25 giugno 2013, n.1429). Pronuncia, quest'ultima, che richiama la circolare del Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali del 26 giugno 2009, n. 33 (Procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ordinario) che, nel dettare talune linee interpretative ed operative ai fini dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, chiarisce che "per volumi s'intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d'uso del manufatto", per poi precisare: "ad esclusione dei volumi tecnici".

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