Amministratori

Sanzioni «ordinarie» se i manifesti politici sono affissi fuori del periodo elettorale

È il principio di diritto espresso dalla seconda sezione civile della Cassazione

di Amedeo Di Filippo

I manifesti politici affissi al di fuori del periodo elettorale non sono assoggettati alla disciplina della legge 212/1956, volta a garantire la correttezza della competizione tra candidati, ma al Dlgs 507/1993 sulle pubbliche affissioni, posto a protezione degli interessi finanziari del Comune e a tutela dell'ambiente e del decoro urbano. È il principio di diritto espresso dalla seconda sezione civile della Cassazione con l'ordinanza n. 19075/2021.

La controversia ha visto impegnata la Lega Nord contro il Comune di Milano nelle elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011, a causa di una sanzione di 354mila euro irrogata per abusiva affissione di manifesti elettorali. La Corte territoriale ha dato parzialmente ragione al partito padano, derubricando la violazione e dimezzando la sanzione. Affatto convinto della tesi, il comune ha chiesto il pronunciamento della Cassazione, ritenendo che la normativa applicabile alle affissioni accertate in un arco temporale anteriore all'inizio della competizione elettorale non sia quella della legge 212/1956 bensì quella del Dlgs 507/1993.

La prima reca le norme per la disciplina della propaganda elettorale e afferma che l'affissione di stampati e manifesti da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune (articolo 1), da individuare tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni (articolo 2). Chiunque affigge al di fuori degli appositi spazi è punito una sanzione amministrativa pecuniaria (articolo 8).

Il secondo, ora abrogato dalla legge 160/2019, ha disciplinato l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, incaricando il servizio comunale di provvedere all'affissione in appositi impianti a ciò destinati di manifesti di qualunque materiale costituiti, la cui violazione comporta parimenti sanzioni oltre che la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi.

Nel valutare la disciplina applicabile, la Suprema Corte evidenzia che mentre la legge del 1956 ha la funzione di garantire la correttezza della competizione elettorale, il decreto delegato del 1993 tutela da un lato l'interesse finanziario del comune conseguente alle pubbliche affissioni, dall'altro l'ambiente e il decoro urbano della città. Di conseguenza, la prima colpisce le affissioni illecite che si perpetuano durante il periodo elettorale, decorrenti dal 30° giorno antecedente alla data delle elezioni, e hanno come presupposto l'allestimento da parte del comune degli appositi spazi; il secondo regola le affissioni ordinarie effettuate al di fuori del periodo elettorale, la cui disciplina è rimessa alla potestà regolamentare del Comune. Nel caso di specie, le affissioni della Lega Nord erano state effettuate al di fuori del periodo elettorale del 2011, per questo non rientrano nell'alveo applicativo della legge 212/1956 ma in quello "ordinario" del Dlgs 507/1993 e del regolamento comunale, dovendosi quindi applicare il diverso regime sanzionatorio previsto. Per questo la Corte cassa la sentenza d'appello e rinvia la causa ad altra sezione, col presupposto che fuori dal periodo elettorale trova applicazione il decreto del 1993, posto a protezione degli interessi finanziari del comune e a tutela dell'ambiente e del decoro urbano del territorio amministrato.

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