Personale

Scavalco d’eccedenza, niente rimborso spese di trasferta

I magistrati contabili offrono comunque un riepilogo delle caratteristiche dell’istituto oggi assai utilizzato

Non è possibile attribuire al dipendente assunto in base all’articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 - il cosiddetto “scavalco d’eccedenza” - alcun rimborso spese per lo spostamento verso l’ente che conferisce l’incarico, in quanto in quella ipotesi non si configura una trasferta. Questo quanto ricavabile dalla delibera n. 41/2024 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sardegna. Nel dichiarare il quesito dell’ente oggettivamente inammissibile, i magistrati contabili offrono...