Personale

Scavalco di eccedenza, possibile superare il limite massimo della retribuzione di posizione

Il tetto previsto dalla contrattazione nazionale è di 16mila euro lordi annui

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di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Nel caso di conferimento di una posizione organizzativa a personale assunto in base all'articolo 1, comma 557 della legge 311/2004 (cosiddetto «istituto del rapporto di lavoro a scavalco di eccedenza»), già titolare di posizioni organizzativa nell'ente originario, la retribuzione di posizione complessiva può superare il limite massimo previsto dalla contrattazione nazionale dei 16mila euro lordi annui.

Le risorse previste dall'articolo 1, comma 1091 della legge 145/2018 (accertamento Imu e Tari), possono alimentare il fondo della dirigenza a titolo di «risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge» e che i criteri di corresponsione, nonché l'eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato, possono essere oggetto di contrattazione integrativa.

Al personale a tempo determinato devono essere riconosciuti i trattamenti accessori connessi alle prestazioni rese al pari del restante personale.

Sono queste le conclusioni cui giunge l'Aran con alcuni pareri pubblicati in questi giorni nella banca dati «orientamenti applicativi».

Il contratto nazionale del 21 maggio 2018 ha previsto (articolo 15, comma 2) la retribuzione di posizione, spettante al dipendente titolare di incarico di posizione organizzativa, non possa superare l'importo di euro 16 mila lordi annui.

Ma nel caso di conferimento di una posizione organizzativa a personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 557 della legge 311/2004, già titolare di posizioni organizzativa nell'ente originario, la sua retribuzione di posizione complessiva può superare tale limite?

Per i tecnici di Via del Corso la risposta è affermativa (CFL156).

Attraverso all'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 le amministrazioni di ridotte dimensioni possono reperire personale con competenze adeguate alla assunzione di responsabilità dei servizi.

Pertanto, nel caso di specie, si è in presenza di due distinti ed autonomi rapporti di lavoro, in relazione a ciascuno dei quali può essere attribuito un incarico di posizione organizzativa.

Come devono essere correttamente gestite sul fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali gli incentivi economici derivanti dalle attività connesse al recupero dei tributi erariali (Imu e Tari)?

La spiegazione è contenuta nel parere AFL51.

In primo luogo tali risorse alimentano il fondo nel suo complesso a titolo di «risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge» (articolo 57, comma 2, lett. b) del contratto dell'area funzioni locali del 17 dicembre 2020).

I criteri di corresponsione possano essere oggetto di contrattazione integrativa, così come prescritto dall'articolo 45, comma 1, lettera e) del richiamato contratto del 17 dicembre 2020.

Infine, con il parere CFL157, l'Agenzia rammenta che, sulla base della chiara formulazione dell'articolo 51, comma 1, del contratto del 21 maggio 2021, ispirato al principio di «non discriminazione», al personale a tempo determinato devono essere riconosciuti i trattamenti accessori connessi alle prestazioni rese al pari del restante personale, a valere sul fondo delle risorse decentrate.

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