Amministratori

Scioglimento dei consigli, l'onorabilità dei membri coinvolti può essere tutelata anche da sentenze tardive

Anche se la consigliatura non sarà ripristinata c'è l'interesse morale ad accertare la terzietà dalle infiltrazioni mafiose

di Amedeo Di Filippo

Permane l'interesse al ricorso proposto avverso lo scioglimento di un consiglio comunale per infiltrazione mafiosa anche se l'eventuale annullamento non potrebbe condurre al ripristino della consiliatura, essendo questa destinata a cessare poco dopo, residuando un interesse morale all'accertamento dell'inesistenza di forme di vicinanza alla malavita organizzata. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2793/2021, che offre anche un utile compendio sui principi che presenziano al procedimento di scioglimento.

L'ammissibilità
Alcuni amministratori comunali hanno impugnato il decreto presidenziale di scioglimento. L'impugnativa è stata respinta e la sentenza di primo grado è giunta all'esame del Consiglio di Stato che ha respinto l'appello. La pronuncia è interessante nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, sollevata dall'amministrazione dell'interno in considerazione della asserita carenza di interesse dei ricorrenti a ottenere l'annullamento della misura dissolutoria. L'eventuale annullamento, infatti, non avrebbe potuto sortire il ripristino della consiliatura, essendo questa destinata a cessare poco dopo l'adozione della misura stessa.

La salvaguardia morale
Nel respingere l'eccezione, i giudici di Palazzo Spada hanno sostenuto che l'ammissibilità del ricorso vada riconosciuta alla stregua del più recente indirizzo propenso a conferire rilevanza all'interesse, quanto meno morale, a che gli amministratori del disciolto consiglio, a tutela della loro stessa immagine e reputazione, facciano dichiarare l'erroneità delle affermazioni contenute nel provvedimento impugnato e l'inesistenza di forme di pressione e di vicinanza della compagine governativa alla malavita organizzata.
I giudici amministrativi non hanno avallato nemmeno la tesi secondo cui la lesione dell'immagine degli ex amministratori discende dai fatti posti a fondamento della misura dissolutoria piuttosto che dalla conseguente decisione maturata dal ministero dell'Interno. E questo in quanto quei fatti hanno assunto significato e hanno pubblica percezione proprio per il tramite del giudizio valutativo altamente discrezionale reso dal ministero dell'Interno attraverso l'atto di scioglimento.

I principi di riferimento
La sentenza segnalata è interessante anche perché ha riproposto una sorta di decalogo sui principi che regolano lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, che fanno perno sul fatto che, benché il relativo potere deve essere esercitato in presenza di situazioni che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi, suffragate da risultanze obiettive e col supporto di adeguata motivazione, la presenza di risultanze obiettive esplicitate nella motivazione non deve coincidere con la rilevanza penale dei fatti né deve essere influenzata dall'esito di eventuali procedimenti giudiziari che abbiano investito la medesima vicenda.
La misura prevista dall'articolo 143 del Tuel ha infatti natura preventiva e non sanzionatoria, in quanto posta a salvaguardia dell'amministrazione pubblica di fronte all'influenza della criminalità organizzata. Trovano per questo giustificazione sia il margine particolarmente ampio della potestà di apprezzamento di cui fruisce l'amministrazione, sia la possibilità di dare peso anche a situazioni non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata.
Il sindacato del giudice amministrativo sulla ricostruzione dei fatti e sulle implicazioni desunte dagli stessi non può per questo spingersi oltre il riscontro della correttezza logica e del non travisamento dei fatti, svolgendosi come scrutinio finalizzato a verificare eventuali vizi di eccesso di potere quanto all'adeguatezza dell'istruttoria, alla ragionevolezza del momento valutativo e alla congruità e proporzionalità rispetto al fine perseguito. Questo comporta anche l'esclusione delle garanzie partecipative e del contraddittorio assicurate dalla comunicazione di avvio del procedimento di scioglimento, giustificata dal fatto di costituire quelle misure la reazione dell'ordinamento alle ipotesi di attentato all'ordine e alla sicurezza pubblica.

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