Amministratori

Scioglimento dell'Unione di comuni, l'incarico del revisore prosegue fino al termine delle operazioni ordinarie

Poi sarà il commissario liquidatore a decidere se continuare o meno ad avvalersi dell'organo di revisione

di Manuela Sodini

In caso di scioglimento dell'Unione di comuni, l'incarico dell'organo di revisione prosegue fino al termine delle operazioni ordinarie dell'unione. Successivamente, il commissario liquidatore può decidere se continuare o meno ad avvalersi dell'organo di revisione per le sole procedure liquidatorie, scegliendolo direttamente e non tramite estrazione dall'elenco. Questa la massima del parere pubblicato dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

Il parere nasce da una richiesta proveniente da una Prefettura in relazione al deliberato scioglimento di una Unione di comuni con effetto dal 30 giugno 2021 circa la possibilità di procedere al sorteggio dei revisori per il rinnovo, nei due comuni membri, dell'organo di revisione economico-finanziario ovvero se l'attuale collegio dell'Unione possa/debba procedere allo svolgimento delle relative funzioni di controllo anche per i due comuni fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione dell'ente.

Nel parere prima di tutto si precisa che per la procedura di liquidazione delle Unioni di comuni manca una esplicita disciplina normativa statale e, dunque, occorre fare riferimento all'eventuale disciplina regionale, alle disposizioni dello statuto dell'ente e alle indicazioni contenute nel provvedimento di nomina del commissario liquidatore.

Il procedimento liquidatorio è finalizzato alla esclusiva e definitiva estinzione del soggetto giuridico, l'attività svolta dopo lo scioglimento dell'ente e fino alla definitiva estinzione dello stesso non riveste carattere di amministrazione attiva e non richiede l'adozione di tutti i documenti di programmazione, previsione e rendicontazione previsti dall'ordinamento contabile degli enti locali, rispetto ai quali è prevista la funzione di vigilanza e di controllo dell'organo di revisione.

L'attività è limitata ai soli aspetti liquidatori delle attività e passività della pregressa gestione ordinaria, il commissario liquidatore potrà decidere se continuare o meno ad avvalersi dell'organo di revisione per le sole procedure liquidatorie, scegliendolo direttamente e non tramite estrazione.

Prosegue e conclude il parere evidenziando che per quanto riguarda la revisione nei Comuni membri, la scelta operata dall'unione di un organo di revisione unico ha ragione di esistere fino a quando esiste l'unione.

Considerato che l'organo di revisione è in composizione collegiale in funzione della popolazione totale dei Comuni membri, si potrebbe ritenere che, se richiesto dagli enti interessati, fino alla conclusione delle operazioni ordinarie dell'unione il collegio possa continuare la revisione anche nei comuni membri. Nel momento in cui l'organo di revisione avrà completato le proprie funzioni ordinarie presso l'unione, dovrà cessare anche presso i comuni per i quali la Prefettura provvede poi alle singole estrazioni.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©