Personale

Segretari, così il contratto ricalcola gli arretrati

Differenziale sulla indennità di vacanza contrattuale aggiornata al tabellare del biennio economico 2008/2009

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di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Decorre dal 18 dicembre scorso la nuova regola del «galleggiamento» dei segretari rispetto alla posizione dirigenziale più alta presente nell'ente. Inoltre, al segretario va corrisposto il differenziale sulla indennità di vacanza contrattuale aggiornata al tabellare del biennio economico 2008/2009, se ciò non è stato fatto in precedenza e fino al conglobamento nel tabellare con l'arrivo del nuovo contratto. Nel contempo deve naturalmente corrispondersi l'ulteriore e distinta indennità di vacanza contrattuale, introdotta dalla legge di bilancio 2019 e relativa al successivo triennio contrattuale. Infine, l'indennità prevista per le sedi di segreteria convenzionata dev'essere computata sulle voci retributive previste nel contratto, tenendo conto anche dell'eventuale maggiorazione della posizione e del galleggiamento.

Questi alcuni dei chiarimenti proposti dall'Aran, a soluzione di dubbi ingenerati dall'approvazione del contratto dei dirigenti e dei segretari del 17 dicembre scorso (si veda anche Enti locali & edilizia del 29 marzo).

Con il parere afl1 si evidenzia che la decorrenza applicativa delle nuove regole del cosiddetto «galleggiamento», così come introdotte dall'articolo 107, comma 2 del nuovo contratto, non può che essere il giorno successivo alla stipula di quest'ultimo.

Com'è noto la base di calcolo per l'incremento della retribuzione di posizione del segretario, prevista all'articolo 41, comma 5, del contratto 16 maggio 2001 al fine di equipararla a quella massima prevista nell'ente per dirigenti o responsabili di servizio, è stata modificata dal nuovo contratto: dove prima si prendevano a riferimento i più elevati valori della posizione dei segretari stabiliti dal contratto del 2001, oggi deve invece tenersi conto dei valori della posizione effettiva, aggiornati dal nuovo contratto.

Il differenziale in tal modo aumenta, ed è compensato per i segretari in convenzione dalla riduzione di 3008 euro annui sull'indennità da quella derivante (articolo 107, comma 3).

L'assenza di diverse disposizioni pattizie e il generale principio della decorrenza contrattuale dal giorno successivo alla stipula determinano la necessità di applicare la novità dal 18 dicembre scorso.

Nessun dubbio sulla necessità, per gli enti che non vi abbiano provveduto, di corrispondere ai segretari gli arretrati per l'indennità di vacanza contrattuale ricalcolata sugli importi del biennio economico 2008/2009. Il nuovo contratto prevede il consueto meccanismo di conglobamento della vacanza contrattuale nel tabellare, individuandola nell'importo mensile di 24,99 euro. Alcuni enti hanno nel tempo riconosciuto al segretario l'importo precedente, pari a 20,16 euro, riferito al biennio economico 2006/2007. Fatto salvo il conglobamento col nuovo contratto, quegli enti dovranno riconoscere ai segretari la differenza eventualmente non attribuita negli anni passati.

Altrettanto certa, nel parere afl3, la persistenza ed evidenza nel cedolino dei segretari della Ivc relativa al successivo triennio 2019/2021, ancora non contrattato, di cui al comma 440 della legge 145/2018.

Infine, il parere afl4 chiarisce la modalità di calcolo dell'indennità spettante ai segretari titolari di segreteria convenzionata (articolo 45 del contratto 16 maggio 2001). L'Aran rammenta che questa voce stipendiale è trattamento fondamentale. Essa va calcolata, oggi, sulle voci retributive di cui all'articolo 105, comma 1, lettere da a) a e) del nuovo contratto, sostanzialmente confermativo delle voci prima previste dall'articolo 37 del contratto del 2001. Tra queste, oltre a tabellare, anzianità e maturato economico, figura la retribuzione di posizione (ma non l'indennità di vacanza contrattuale , come chiarito in altro parere).

L'Agenzia evidenzia che se gli enti riconoscono al segretario la maggiorazione della posizione o l'incremento per il "galleggiamento" (articolo 41, commi 4 e 5 del contratto 16 maggio 2001), tali importi rientrano nella retribuzione di posizione e concorrono pertanto al calcolo del 25% aggiuntivo spettante in caso di segreteria convenzionata.

Pertanto dapprima gli enti computeranno la retribuzione mensile del segretario tenendo conto esclusivamente delle voci su indicate; successivamente su queste applicheranno la percentuale prevista per l'indennità in esame.

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