Personale

Segretari, i diritti di rogito vanno alla Consulta

Questione di legittimità sul riconoscimento limitato agli enti privi di dirigenti

di Arturo Bianco

Arriverà nelle prossime settimane all’esame della Corte costituzionale la legittimità delle previsioni del Dl n. 90/2014 che hanno escluso i segretari dei Comuni e delle Province in cui vi sono dirigenti dalla remunerazione dei rogiti per conto dell’ente. É questa la conclusione cui sta pervenendo un tribunale dell’Italia centrale con un’ordinanza di prossima pubblicazione. È la prima volta che la magistratura ordinaria accetta questa eccezione.

I segretari hanno, tra i compiti istituzionali, quello rogare gli atti in cui il Comune è parte. A fronte di queste attività hanno avuto tradizionalmente riconosciuto un compenso. Sulla base del Dl 90/2014, per come convertito in legge e per interpretato dopo un lungo contenzioso che ha contrapposto le sezioni di controllo della Corte dei conti (per le quali esso andava riconosciuto solamente ai dirigenti di fascia C nei Comuni privi di dirigenti) e la magistratura ordinaria (la cui tesi ha prevalso), questo compenso spetta solo ai segretari negli enti privi di dirigenti. La stessa norma ha fissato il tetto di questo compenso, su base annua, nella soglia di 1/5 del trattamento economico in godimento (prima era 1/3), e ha superato la precedente destinazione a questo fine solamente di una parte dei compensi spettanti per ogni singolo rogito.

Sulla scorta delle argomentazioni poste dal professor Andrea Pertici le eccezioni di costituzionalità alla norma del Dl 90/2014 non sono state giudicate infondate. In precedenza altri magistrati si erano pronunciati in senso opposto.

Esse sono basate soprattutto su due censure. La prima è la sperequazione non giustificata tra i segretari. Non può che essere giudicata, sulla base di questa tesi, tale la differenza basata sulla semplice presenza nell’ente dei dirigenti. Le conseguenze che si possono determinare sul trattamento economico, in particolare attraverso l’indennità di galleggiamento, non sono state giudicate sufficienti a legittimare la differenza. In secondo luogo, la disposizione viene ritenuta foriera di possibili sperequazioni in particolare alla luce del superamento del tetto dei diritti di rogito per ogni singolo atto.

La Corte costituzionale si è occupata della questione con la sentenza 75/2016, giudicando legittima la legge del Trentino Alto Adige con la quale è stato stabilito che a tutti i segretari comunali è riconosciuto un compenso per i diritti di rogito nella misura del 75% di quanto spettante e nel tetto massimo di 1/5 del trattamento economico annuo. In questa sentenza la Consulta prendeva atto, senza pronunciarsi, che a livello nazionale questi compensi sono interpretati come erogabili solo negli enti senza dirigenti.

Un indubbio successo, anche se per ora a livello iniziale, per i ricorrenti e per le tesi sostenute in giudizio. Un successo che nasce dal pasticcio contenuto nella legge di conversione, che nell’intento di mitigare la secca abolizione di questo compenso contenuta nel testo iniziale del decreto, ha dettato norme che vanno giudicate come, per lo meno, confuse.

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