Personale

Segretari, niente rinvii per le responsabilità sui fabbisogni di personale

I nuovi compiti non sono subordinati all’avvio dei regolamenti locali

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di Arturo Bianco

I segretari comunali e provinciali, negli enti in cui non è presente il direttore generale, sono responsabili della proposta di programmazione del fabbisogno del personale. Il riconoscimento contrattuale che a loro spetta necessariamente per questo compito produce immediatamente i propri effetti sulla base del dettato contrattuale, e l’indispensabile regolamentazione dell'ente ne deve disciplinare le modalità, senza poterne rinviare l'entrata in vigore. Questi compiti devono essere intesi come assegnazione di una responsabilità di risultato e il loro esercizio ha un rilievo essenziale nella definizione delle attribuzioni dei segretari, come dimostrato dalle sanzioni che possono maturare.

Possono essere così sintetizzate le indicazioni fornite dall’Aran, con il parere 4307, in risposta a un quesito sull’immediata operatività o meno delle previsioni dettate dall’articolo 101 del contratto nazionale del 17 dicembre 2020. La disposizione, nell'esplicitare che ai segretari sono assegnati compiti di sovrintendenza al funzionamento dell’ente e all’attività dei dirigenti, assegna loro la responsabilità di avanzare alla giunta le proposte di Peg, di piano dettagliato degli obiettivi e/o della performance, degli atti di pianificazione generale in tema di organizzazione e gestione del personale, e l’avocazione in caso di inadempimenti gestionali da parte dei dirigenti.

La premessa del parere Aran è che la norma contrattuale non costituisce un’indebita incursione nella sfera dell’organizzazione degli enti o nella disciplina dello svolgimento delle funzioni amministrative: l’assegnazione di questi compiti ai segretari costituisce l’esemplificazione di compiti che, sulla base del Dlgs 267/2000, costituiscono una conseguenza “automatica” dell’assunzione delle funzioni di segretario.

Per questo, il ruolo dei regolamenti degli enti nella disciplina dello svolgimento di questi compiti è centrale: spetta ad essi regolare, in raccordo con il modello organizzativo dell’ente, le modalità attraverso cui questi compiti devono essere in concreto esercitati. Per gli aspetti connessi all’esercizio del potere di avocazione, il rilievo è sottolineato dalla necessità di raccordo con le modifiche introdotte alla legge 241/1990 dal Dl 77/2021, che ha impegnato tutte le Pa a disciplinare l’esercizio del potere sostitutivo.

L’importanza delle scelte regolamentari degli enti non si può però spingere fino al punto di subordinare l’entrata in vigore delle nuove disposizioni alle scelte regolamentari: le norme contrattuali sono immediatamente e automaticamente applicabili.

Il parere contiene un’altra importante indicazione: il contratto inquadra la responsabilità dei segretari nella definizione delle proposte degli strumenti di programmazione finanziaria, delle performance e del fabbisogno del personale come una responsabilità di risultato o di outcome. Quindi, il riconoscimento di questi compiti non determina come conseguenza automatica e vincolante che la proposta debba essere formalizzata dal segretario: in capo a lui è assegnata la responsabilità complessiva del processo e le forme operative di traduzione devono essere disciplinate dalle scelte regolamentari, quindi con significativi margini di autonomia da parte dei singoli enti.

Il parere infine evidenzia il rilievo che assume il riconoscimento da parte del contratto del fatto che ai segretari spettano, come diretta conseguenza del proprio ruolo, questi compiti di sovrintendenza e coordinamento. L’importanza di questo aspetto è sottolineata dalla scelta di prevedere la maturazione delle condizioni per la revoca anticipata per violazione dei doveri di ufficio per il mancato o negligente svolgimento dei compiti.

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