Fisco e contabilità

Separazione contabile con incognita sui rifiuti

Va chiarita l'esclusione per le aziende che fatturano meno di 40 milioni di euro

di Stefano Pozzoli

La contabilità separata, vista come formula alternativa all’unbundling societario, non è una novità nel quadro delle disposizioni di tutela della concorrenza. Già il Dlgs 333/2003, di attuazione della direttiva 2000/52/Ce, affronta il tema, chiedendo appunto, in certi casi, una contabilità separata. Celebre è poi la sentenza “Altmark” del 2003 (Causa C-280/00) della Corte di giustizia europea, che statuisce i principi che si ritroveranno poi formalizzati nel regolamento Ce n. 1370/2007 sui trasporti.

L’unbundling, societario o contabile, è finalizzato a verificare che non vi sia una cross-subsidization tra attività protette da diritti speciali o esclusivi e quelle commerciali, e ha trovato applicazione, in Italia, non solo con il Dlgs 333 ma anche con disposizioni delle varie Autorità di settore, dal Garante nelle telecomunicazioni all’Enac, Art e Arera.

Il Testo unico sulle partecipate, all’articolo 6, comma 1 si inserisce in questo regime di favore per le imprese, consentendo loro, quando la disciplina di settore non preveda il contrario come nel caso del gas, di optare per la separazione contabile in luogo di quella societaria, e attribuisce al Mef, Struttura ex articolo 15, di emanare «fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste (…) nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza». L'esempio del gas, comunque, è significativo: se non si ritenesse che le disposizioni di settore prevalgano sul Tusp, come invece confermato all’articolo 1 dello stesso Dlgs 175/2016, si dovrebbe pensare che le aziende del settore possano oggi chiudere le società di commercializzazione (!).

Le competenze settoriali, in altre parole, prevalgono su quelle generali del Mef. E del resto, appare chiaro che non avrebbe senso imporre alla medesima società due contabilità separate, rispondenti, al di là dei tempi di redazione e di qualche dettaglio, alle stesse finalità. Ma questo vale, aggiungiamo, sia che le Autorità abbiano già dettato delle proprie disposizioni, sia che lo debbano fare.

Resta un interrogativo che riguarda il settore dei rifiuti, su cui Arera non si è ancora espressa. In tal caso, fermo che esiste da tempo una previsione di legge, si deve ricorrere alla Direttiva Mef o ci si può limitare a quanto già prevede il Dlgs 333/2003? La questione non è oziosa, perché quest'ultimo decreto prevede una esclusione per chi fatturi meno di 40 milioni di euro (articolo 9, comma 2, lettera b). Sarebbe dunque opportuno che Arera chiarisse la questione al più presto, onde evitare, o limitare, la confusione. Nostra opinione, comunque, è che nelle more di un intervento di una Autorità non è pensabile che, «per supplenza», intervenga qualcun altro a riempire gli spazi.

Anche la Direttiva Mef, ora che iniziano a insorgere i problemi applicativi, avrebbe bisogno di una revisione, per risolvere i dubbi che vengono sollevati da più parti. Il Dlgs n. 333, si è detto, esonera dalla contabilità separata le società che hanno un fatturato inferiore al tetto prefissato, mentre la Direttiva Mef non prevede soglie. Può essere corretto ma, in ogni caso, sarebbe ragionevole, introdurre un qualche criterio di esclusione in termini di significatività delle attività commerciali.

Altro tema da affrontare è cosa accade se una azienda si trovi a gestire, al contempo, un servizio regolato da Arera, un servizio protetto ma non regolato ed una attività commerciale. In questo caso basta la contabilità separata Arera? O è necessario procedere ad un unbundling contabile anche per l'altro servizio protetto? E in base a quali regole? Qualcuno risponda.

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