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Sicurezza sul lavoro, subito la mappa dei rischi per non inciampare nei nuovi stop all'attività

Le novità del Dl 146/2021 sulle situazioni che possono imporre la sospensione dell'attività da parte dell'Inl

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di Gabriele Taddia

Sicurezza e lavoro: vincoli più stringenti per i casi in cui l'attività imprenditoriale può essere sospesa da parte dell'Ispettorato del Lavoro. È il risultato degli interventi del Dl 146/2021 su fisco e lavoro sull'articolo 14 del Dlgs 81/2008. L'intervento legislativo ha riguardato l'abbassamento dal 20% al 10% della soglia massima di lavoratori irregolari oltre la quale scatta la sospensione. Inoltre, il decreto legge ha inciso in modo sostanziale anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, imponendo la sospensione (in questo modo viene dunque eliminata la discrezionalità dell'ente accertatore che era contenuta nella precedente versione dell'articolo 14) nel caso in cui vengano riscontrate gravi violazioni alle disposizioni in materia di sicurezza, tra le 12 ipotesi elencate nell'allegato I del provvedimento, ipotesi peraltro già contenute (salvo una eccezione) nella precedente versione dell'articolo 14. A questo proposito, proprio sul provvedimento legislativo, sono intervenute le circolari del 9 novembre n. 3 e del 9 dicembre n. 4 dell'Ispettorato del lavoro, con l'obiettivo di chiarire alcuni punti applicativi. Ora, l'obbligo di sospensione immediata dell'attività (ricordiamo che in precedenza scattava invece solo in caso di reiterazione delle violazioni), in caso di accertata violazione, pone le imprese ancor più di prima nella stringente condizione di verificare se le condizioni di lavoro rispettino in modo rigoroso le disposizioni del Dlgs 81/2008. La sospensione, è bene ricordarlo, comporta l'impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione e, a parte l'applicazione delle sanzioni penali previste dal Testo unico sulla sicurezza, potrebbe essere fonte di responsabilità patrimoniale nel caso in cui l'impresa non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni verso il proprio committente o subappaltatore a causa della sospensione, ricordando peraltro che il relativo provvedimento non è autonomamente impugnabile.

Come intervenire
Dunque, quali sono i primi passi da muovere per mettere in sicurezza i lavoratori e con essi l'attività imprenditoriale? Operativamente, in primo luogo è necessario valutare quali fattispecie - tra quelle elencate nell'allegato I all'articolo 14 - sono concretamente contestabili all'azienda, a seconda del settore di attività. È evidente che le problematiche connesse alla formazione e all'addestramento, alla mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, alla mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e alla nomina del relativo responsabile, così come la mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione e l'omessa sorveglianza in ordine alla rimozione dei dispositivi di segnalazione sicurezza e controllo, sono fattispecie sostanzialmente trasversali a qualunque tipo di attività che impieghi lavoratori intesi in senso ampio, come previsto dall'articolo 2 comma 1 lettera a) del Dlgs 81/2008). Altre possibili contestazioni, invece, come ad esempio la mancata fornitura di Dpi (dispositivi di protezione individuale) contro le cadute dall'alto, oppure la mancata applicazione delle armature di sostegno, riguardano settori ben specifici.
La mappa dei rischi
Dunque, preliminare a ogni azione è la mappatura del rischio, come avviene per la predisposizione dei modelli organizzativi ex Dlgs 231/2001 o in misura diversa per il documento di valutazione dei rischi, e solo successivamente si passa alla indispensabile analisi della realtà aziendale, per poi colmare i gap che vengono riscontrati. Un esempio pratico riguarda la verifica non solo della avvenuta corretta formazione dei lavoratori secondo l'accordo Stato-Regioni, ma anche il riscontro sull'addestramento nei casi in cui è imposto dal Testo Unico sicurezza per il completamento del percorso formativo del lavoratore. Su questo punto è peraltro bene ricordare che il provvedimento di sospensione può riguardare l'attività lavorativa prestata dai singoli lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'allegato I e, pertanto, mancata formazione e addestramento e mancata fornitura dei dispositivi anti caduta dall'alto. In questi casi saranno i lavoratori a non poter prestare servizio fino a quando non verrà sanata la non conformità, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di retribuire comunque i lavoratori stessi, in quanto l'omissione è da addebitare al datore di lavoro.Pur non essendo la modifica dell'articolo 14 del Dlgs 81/2008 un provvedimento rivoluzionario nel campo della sicurezza sul lavoro, impone comunque alle imprese una necessaria attività di verifica degli adempimenti, in primo luogo per la tutela dalla sicurezza dei lavoratori e in secondo luogo per la tutela della continuità aziendale.

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