Urbanistica

Sismabonus, per l'accesso al beneficio le zone sismiche sono da aggiornare

Non è chiaro quale elenco vada considerato per individuare i Comuni agevolati

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di Luca De Stefani

Dallo scorso 15 maggio 2021, tutto il territorio regionale del Veneto è classificato in zona 1, 2 o 3 (deliberazione regionale del 9 marzo 2021, n. 244), ma non è certo che gli edifici ubicati in zone che sono passate dal rischio sismico 4 ad uno più rischioso possano beneficiare del sismabonus del 50-70-75-80-85-110% ovvero di quello dipendente dall'acquisto da imprese che hanno demolito e ricostruito l'immobile (cosiddetto sismabonus acquisti). Non è chiaro, infatti, quale debba essere l'elenco da considerare per individuare i Comuni nelle zone sismiche 1, 2 o 3, agevolati con i suddetti bonus antisismici. In base alla normativa in vigore, infatti, il sismabonus Irpef e Ires del 50-70-75-80-85% previsto dall'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter e 1-quinquies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 si applica agli edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, mentre il sismabonus acquisti del 75-85%, previsto dall'articolo 16, comma 1-septies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, si applica nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, ai sensi dell'Opdm n. 3519 del 28 aprile 2006 (anche se nella risposta dell'8 gennaio 2021, n. 25, è stato erroneamente riportata l'Opdm n. 3274 del 20 marzo 2003).

L'ordinanza del 2006 ha aggiornato quella del 2003, ampliando la lista dei Comuni in zone sismiche 1, 2 e 3 (inserendo, ad esempio, buona parte della Lombardia e alcune zone dell'Emilia).Relativamente al 110%, poi, il super sismabonus e il super sismabonus acquisti «non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4» di cui all'Opcm n. 3274 del 20 marzo 2003 (articolo 119, comma 4, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34). Nonostante, questa agevolazione sia stata introdotta nel 2020 è stata indicata l'ordinanza del 2003 e non quella del 2006.Infine, secondo la risposta alla Faq 24 della Guida dell'agenzia delle Entrate sul superbonus del 110%, aggiornata a febbraio 2021, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative ubicate nelle zone sismiche 1, 2 e 3, secondo il seguente link internet del sito del Dipartimento della Protezione civile: http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/1272515/Mappa+classificazione+sismica+al+31+gennaio+2020+per+comuni/df142eb4-4446-42ce-b53b-a3abde5d7d48 , che però non è stato aggiornato con la nuova deliberazione della regione Veneto del 9 marzo 2021, n. 244, pubblicata nel Bur del 16 marzo 2021, n. 38. Peraltro, da alcuni giorni il sito non è raggiungibile.

Per la Protezione civile, le zone sismiche non sono classificate in quattro differenti zone, come invece indicato nelle suddette due ordinanze (1, 2, 3 e 4), ma in 15 differenti «livelli di pericolosità»: 1, 1-2A, 2, 2A, 2A-2B, 2B, 2A-3A-3B, 2B-3A, 3, 3s, 3A, 3A-3B, 3B, 3-4 e 4 (si veda Il Sole 24 Ore del 5 marzo 2021). Si tratta di sottozone sismiche individuate, nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti a livello nazionale, da alcune Regioni ai fini pianificatori urbanistici, territoriali e di emergenza (risposta dell'8 gennaio 2021, n. 25). A prescindere dall'aggiornamento di questo sito o delle Opdm del 2003 e 2006, dovrebbe essere chiarito che per individuare i Comuni in zone sismiche 1, 2 e 3 (agevolati con i bonus antisismici) valgono le leggi regionali, le quali ai sensi dell'articolo 94, comma 2, lettera a), decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, devono individuare e aggiornare gli elenchi delle zone sismiche, basandosi su norme nazionali (articolo 93, comma 1, lettera g, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che mantiene allo Stato le funzioni relative ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e le norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone). Nel caso di sottozone sismiche individuate da alcune Regioni, dovrebbe essere chiarito che l'equiparazione con le zone 1, 2, 3 e 4, possa essere effettuato dal contribuente, prendendo i valori di accelerazione (Ag) orizzontale massima convenzionale su suolo di tipo A, dichiarati nelle leggi regionali, e rapportandoli con quelli utilizzati dall'Opdm n. 3519 del 28 aprile 2006 per la classificazione delle zone 1, 2, 3 e 4. La risposta delle Entrate dell'8 gennaio 2021 n. 25, sembra in sintonia con questa interpretazione, ma si auspica un chiaro intervento generale su questa problematica.

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