Appalti

Società in house, «no» alla clausola sociale che elude l'obbligo della procedura selettiva per le assunzioni

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di Michele Nico

In tema di assunzioni da parte delle società a controllo pubblico, il ricorso a clausole sociali non può essere utilizzato come strumento per eludere l'obbligo di reclutamento del personale secondo i principi dell'evidenza pubblica. Questa è l'indicazione fornita dalla Corte dei conti per la Liguria, con la delibera n. 14/2020.
Nonostante la dichiarazione di inammissibilità del quesito posto per il sopravvenuto intervento del legislatore regionale in materia, i giudici si sono egualmente espressi con alcuni interessanti rilievi sul delicato argomento del rapporto tra società in house e tutela dell'occupazione, che è spesso fonte di grande incertezza nell'esercizio dell'azione amministrativa.

Il quesito
Un'azienda sociosanitaria locale, alla scadenza di un contratto stipulato con una cooperativa per lo svolgimento di servizi volti a soddisfare i bisogni primari della persona, ha prospettato l'ipotesi di costituire una società in house alla quale affidare i servizi svolti dal personale della cooperativa stessa. In questo disegno, la società in house doveva subentrare nell'appalto in corso e assorbire il personale della cooperativa mediante la clausola di salvaguardia occupazionale.
I dubbi sull'operazione risultano accentuati a causa dell'articolo 9, comma 4, del Dlgs 502/1992, che fa espresso divieto alle aziende del servizio sanitario nazionale di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.
Riguardo questo divieto, l'azienda sociosanitaria ha chiesto alla Corte se esso risulti tuttora in vigore o se possa ritenersi superato dal successivo Dlgs 175/2016 (testo unico sulle partecipate), quale unica fonte di diritto in materia di costituzione di società da parte di pubbliche amministrazioni.
Come si è detto, la Sezione Liguria ha ritenuto inammissibile il quesito per il fatto che l'articolo 31 della sopravvenuta legge regionale 31/2019, ha stabilito che:
a) le aziende ed enti del servizio sanitario regionale, nel rispetto delle disposizioni previste dal Dlgs 175/2016, possono anch'essi costituire società in house che abbiano per oggetto attività strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali;
b) per l'assunzione di personale nelle società in house costituite ai sensi di questa previsione si applicano le procedure previste dall'articolo 19 del Dlgs 175/2016.
Come si vede, la norma regionale ha sciolto i dubbi posti con il quesito, che viene pertanto ritenuto superato dalla Sezione.

I rilievi dei giudici
Il collegio ha però svolto alcune considerazioni a commento dell'obbligo di reclutamento del personale mediate procedure selettive, offrendo un utile ausilio per l'approfondimento della questione.
Con la pronuncia il collegio ha osservato che «in un'ottica di progressivo ampliamento agli organismi partecipati delle regole vigenti per le pubbliche amministrazioni in materia di gestione del personale e di contenimento delle relative spese, il legislatore ha introdotto, come principio generale, l'evidenza pubblica nel reclutamento da parte delle società pubbliche».
Da ciò consegue «il necessario rispetto, anche per le società a partecipazione pubblica, dei vincoli e dei principi imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase di reclutamento del personale», con l'importante conseguenza, peraltro assentita dalla Consulta, che «il ricorso a clausole sociali non può essere utilizzato come strumento per eludere il rispetto dei principi dell'evidenza pubblica previsti in materia di assunzioni da parte delle società a partecipazione pubblica, che trovano diretto fondamento nell'articolo 97 della Costituzione».

La delibera della Corte dei conti Liguria n. 14/2029

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