Società pubbliche, la separazione contabile esclude le attività regolate
Con i bilanci 2020 al via i nuovi confini fra servizi «protetti» e di mercato
Le società a controllo pubblico devono verificare se rientrano nell’obbligo di separazione contabile previsto dal Tusp per le aziende che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme ad altre attività in regime di economia di mercato (articolo 6, comma 1 del Dlgs 175/2016). La Struttura Mef ha da tempo emanato una Direttiva (9 settembre 2019), dove ha previsto che l’obbligo decorre con l'approvazione del bilancio 2020. I conti separati devono essere sottoposti «al giudizio di conformità del soggetto incaricato della revisione legale dei conti».
Un primo dubbio di ambito soggettivo riguarda le società che già devono redigere una contabilità regolatoria. L’articolo 15, comma 2 del Tusp prevede l’adozione da parte della Struttura delle direttive sulla separazione contabile «fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste» a cui sono riconducibili la delibera Art 154/2019 e la ricca produzione di Arera. Ad esse dunque la direttiva Mef non si applica, a meno che queste società non svolgano oltre a servizi regolati altre attività protette (ad esempio servizi cimiteriali) e servizi commerciali.
È una «attività protetta da diritti esclusivi» quella il cui svolgimento in una determinata area è riservato a un’impresa in via esclusiva per legge, regolamento o atto amministrativo (articolo 5, n. 10, direttiva 23/2014/Ue; articolo 4.3 direttiva 25/2014/Ue.
In questi casi è da ritenere che le società siano soggette a obblighi di separazione contabile, secondo la Direttiva Mef, indipendentemente dal fatto che l'attività protetta sia stata affidata con gara perché così è precisato nella Relazione illustrativa al Tusp. Questo nonostante l’articolo 114, comma 4 del Codice appalti stabilisca che «non costituiscono diritti speciali o esclusivi i diritti concessi in virtù di una procedura ad evidenza pubblica basata su criteri oggettivi.
Aquesti fini, costituiscono procedure idonee a escludere la sussistenza di diritti speciali o esclusivi tutte le procedure di cui all’allegato II della direttiva 2014/25/UE in grado di garantire un’adeguata trasparenza». Su questa contraddizione sarebbe opportuno un chiarimento in sede di aggiornamento della direttiva Mef.
Non è prevista alcuna soglia sotto la quale l'attività in regime di mercato diventa irrilevante, con conseguente decadenza dell’obbligo di separazione contabile. Anche ciò pare poco sensato. Inoltre, l'obbligo sussiste indipendentemente dal fatto che il servizio diverso da quello protetto sia svolto solo per altre società del gruppo, senza essere offerto sul mercato. Anche in questa ipotesi non è prevista alcuna esclusione. Secondo la Direttiva Mef, le società controllate dovranno classificare le attività, distinguendole tra quelle protette e quelle in regime di mercato e definire i servizi comuni e le funzioni operative condivise, e dovranno definire i driver per valorizzare il contributo dei servizi comuni e delle funzioni condivise nello svolgimento delle attività.
È necessario dapprima articolare le poste economiche e patrimoniali in maniera distinta per singole attività e comparti, e poi articolarle per redigere i conti annuali separati, secondo i prospetti indicati all’articolo 8, comma 1 della direttiva, e seguendo comunque i principi contabili e i criteri di valutazione per il bilancio di esercizio. Se il procedimento è semplice per il conto economico, altrettanto non si può dire per la separazione dei conti patrimoniali, visto che raramente le società predispongono una contabilità analitica che riguarda anche lo stato patrimoniale e che comporta suddivisioni spesso artificiali, come quelle riguardanti sede e parti comuni.
Monitoraggio trimestrale e relazione al conto annuale, le verifiche del revisore
di Corrado Mancini e Patrizio Battisti - Rubrica a cura di Ancrel