Personale

Solo la progressione verticale consente la trasposizione degli istituti contrattuali maturati e non goduti

Non c'è alcuna novazione del rapporto di lavoro in quanto non si tratta di un concorso pubblico

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di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

La progressione verticale, ovvero il passaggio tra le aree (da intendersi per il personale negli enti locali il passaggio tra categorie), non comporta alcuna novazione del rapporto di lavoro, di conseguenza al lavoratore interessato dovrà riconoscersi la trasposizione, nonché il godimento, di tutti quegli istituti che hanno avuto maturazione prima della progressione e non siano stati fruiti (come ad esempio le ferie, i permessi retribuiti eccetera).

A diversa conclusione si perviene nel caso di concorso pubblico, indipendentemente dal fatto che esso avvenga con o senza riserva di posti per il personale di ruolo.

Questa la conclusione alla quale arriva dall'Aran, con il parere CFC52a pubblicato in questi giorni, destinato al personale del comparto delle Funzioni centrali ma pienamente applicabile anche al personale del comparto delle Funzioni locali.

La disciplina delle progressioni verticali contenuta nell'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 75/2017 (come modificato dall'articolo 1, comma 1-ter, del decreto legge 162/2019 convertito dalla legge 8/2020), riconosce alle amministrazioni pubbliche la facoltà di derogare alla disciplina generale delle progressioni verticali laddove prevede il passaggio di area non ricorrendo al concorso pubblico bensì a una procedura selettiva riservata al personale di ruolo.

Considerata la natura eccezionale della procedura, il legislatore ha predisposto limiti rigorosi per la sua applicazione, in particolare limitandone l'operatività temporale (triennio 2020/2022) e fissando un tetto ai posti disponibili pari al 30% di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.

Oggi il ricorso alle progressioni verticali viene fortemente ampliato dal decreto legge Dl 80/2021 e dalla legge di conversione (legge 113/2021) creando non pochi dubbi interpretativi (si veda NT+ Enti locali edilizia del 6 settembre).

Ma nel caso di progressione verticale è possibile riconoscere la trasposizione, nonché il godimento, di tutti quegli istituti che hanno avuto maturazione prima della progressione e non siano stati fruiti (come ad esempio le ferie, i permessi retribuiti eccetera)? Questo l'interrogativo posto, da una pubblica amministrazione centrale, direttamente all'attenzione dell'Aran.

Per i tecnici di Via del Corso la locuzione utilizzata dalla norma «progressione tra le aree», sebbene improntata a princìpi selettivi, non comporta alcuna novazione del rapporto di lavoro in quanto non si tratta di un concorso pubblico. Il lavoratore interessato, dunque, continuerà il proprio preesistente rapporto di lavoro con la medesima amministrazione ma, con un inquadramento diverso - e superiore - rispetto al precedente.

Ne consegue, evidentemente, che allo stesso dovrà riconoscersi la trasposizione, nonché il godimento, di tutti quegli istituti che hanno avuto maturazione prima della progressione e non siano stati fruiti (le ferie residue devono essere fruite; il periodo di comporto per malattia continua ad essere calcolato senza interruzione eccetera).

A diversa conclusione, invece, giunge l'Aran nel caso di concorso pubblico, indipendentemente dal fatto che esso avvenga con o senza riserva di posti per il personale di ruolo.

Il lavoratore in questione, infatti, una volta superato il concorso, instaura con l'amministrazione un nuovo rapporto di lavoro, diverso per natura e contenuti, da quello di cui precedentemente era titolare con la stessa. Questa novazione del rapporto comporta, in questo caso, l'estinzione del precedente rapporto di lavoro con il conseguente venir meno, quindi, anche di tutte le situazioni soggettive che in esso trovavano il proprio fondamento.

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