Sostegni-ter, ok a ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari per il risanamento di aziende speciali
Risponde ai principi di finanza pubblica la previsione di intervento finanziario da parte delle amministrazioni socie
Risponde ai principi di finanza pubblica la previsione di intervento finanziario da parte delle amministrazioni socie finalizzato al risanamento di aziende speciali e istituzioni locali. Con un emendamento al decreto Sostegni-ter (Dl 4/2022) viene infatti modificato il 555 dell'articolo unico della legge 147/2013 disponendo la possibilità, da parte della pubblica amministrazione, di prevedere interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse nell'ambito dei piani di risanamento a favore di propri soggetti partecipati.
Secondo la legge, a decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, le aziende speciali e le istituzioni a maggioranza pubblica, titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all' 80% del valore della produzione, sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. Il mancato avvio della procedura di liquidazione entro tale termine determina la nullità dei successivi atti di gestione e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.
Con l'emendamento in questione si permette alle aziende speciali non solo di evitare la liquidazione laddove siano individuate concrete prospettive di ripristino dell'equilibrio economico, ma anche di beneficiare dell'intervento finanziario da parte delle amministrazioni pubbliche socie. L'adozione di idoneo piano di risanamento può altresì essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 194, comma 1, lettera b), Tuel, con cui si dispone la possibilità di copertura attraverso la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio e il disavanzo derivi da fatti di gestione.
Questo intervento normativo accorcia le distanze fra la disciplina applicabile alle società partecipate, cui si applica l'articolo 14 del Tusp, e l'ordinamento giuridico che regola i rapporti fra le amministrazioni locali e le proprie aziende speciali.
Le aziende speciali, definite all'articolo 114 del Tuel, sono tenute all'osservanza degli stessi principi contabili dell'ente di appartenenza, ma hanno propria autonomia giuridica e patrimoniale. Sono enti strumentali tenuti al rispetto dell'equilibrio economico, da assicurare anche mediante i trasferimenti da parte dell'ente locale di appartenenza. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione e determina le finalità e gli indirizzi, approvando gli atti fondamentali. In particolare il consiglio dell'ente approva il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale, il budget economico (almeno triennale, il bilancio di esercizio ed il piano degli indicatori di bilancio. Viene infine disposto che il piano di risanamento costituisce atto fondamentale ai sensi dell'articolo 114, sesto comma, del Tuel.
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di Marco Castellani (*) - Rubrica a cura di Ancrel