Progettazione

Stabilimenti, industria, impianti: ecco dove si applicano le norme obbligatorie

Le 42 attività «soggette e non normate» per le quali dal 20 ottobre 2019 scatta l'applicazione del Codice di prevenzione incendi

di Mariagrazia Barletta

Molte delle attività produttive soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi dal 20 ottobre rientrano, per obbligo, nella sfera d'azione del Codice di prevenzioni incendi (Dm 3 agosto 2015). Il 20 ottobre scatta infatti la rivoluzione antincendio innescata dal Decreto del ministero dell'Interno 12 aprile 2019. Le norme del Codice diventano cogenti per 42 delle 80 attività elencate nel Dpr 151 del 2011. Si tratta delle attività cosiddette «soggette e non normate», ossia inserite nell'elenco delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco e prive di regola tecnica verticale. In prevalenza sono fabbriche, officine, depositi, impianti di diverso tipo per i quali attualmente valgono i cosiddetti «criteri tecnici di prevenzione incendi».

Non solo. Dal 20 ottobre, sempre per effetto del Dm 12 aprile 2019, il campo di applicazione del Dm 3 agosto 2015 viene allargato ad altre nove attività dell'elenco allegato al Dpr 151 del 2011, si tratta di: edifici e complessi edilizi a uso terziario o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale o impiantistica (attività numero 73); stabilimenti dove si impiegano sostanze instabili; industrie e impianti dove si utilizzano nitrati di ammonio, di metalli alcalini, nitrato di piombo e perossidi inorganici; stabilimenti che utilizzano sostanze soggette all'accensione spontanea, industrie che producono acqua ossigenata; stabilimenti che detengono o impiegano fosforo; impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; fabbriche di fiammiferi e stabilimenti e impianti che detengono magnesio o leghe ad alto tenore di magnesio (attività dalla numero 19 alla 26). Anche per tutte queste new entries l'utilizzo del Codice è obbligatorio.

Le 42 attività (si veda lo schema allegato) per le quali l'applicazione del Codice diventa obbligatoria devono seguire le norme in esso contenute in caso si tratti di attività di nuova realizzazione. Per gli interventi di ampliamento e di modifica di insediamenti esistenti (o meglio che risultano esistenti al 20 ottobre) c'è da fare una distinzione: le norme del Codice si applicano a condizione che le misure antincendio riguardanti la parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con i cambiamenti da realizzare. In caso contrario si hanno due possibilità: l'intervento di modifica o di ampliamento deve seguire la normativa pre-Codice e i «criteri tecnici di prevenzione incendi» oppure si possono utilizzare le norme del Codice a condizione, però, che queste siano estese all'intera attività e non impiegate per la sola parte oggetto di modifica o di ampliamento. Le 42 attività che al 20 ottobre risulteranno in regola con gli adempimenti previsti dal Dpr 151 del 2011 (verifica dei progetti se richiesta, Scia antincendio e controlli di prevenzione incendi) non sussiste l'obbligo di adeguarsi alla normativa del Codice.

La scelta tra "vecchia" normativa e Codice resta in piedi ancora per gli alberghi con più di 25 posti letto, per le scuole con oltre 100 persone presenti (fanno eccezione gli asili nido per i quali il Codice non si applica), per le aziende e gli uffici con oltre 300 persone presenti e per le autorimesse con superficie coperta superiore a 300 mq. Per l'attività numero 69 del Dpr 151 del 2011 c'è da fare una distinzione: le norme del Codice restano facoltative per gli esercizi commerciali dove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni (con superficie superiore a 400 mq), ma diventano obbligatorie per le fiere e i quartieri fieristici (finora esclusi dal Codice).

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