Personale

Stabilizzazioni, scorrimento graduatorie, anonimato concorsi e rappresenza sindacale

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di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Scorrimento graduatorie
Da quest’anno le graduatorie per concorsi banditi (lo stabilisce la legge di bilancio) possono essere utilizzate solo per i posti messi a concorso. Rimane la possibilità, però, di utilizzare quelle degli anni precedenti ancora valide. Un sindaco ha chiesto alla Corte dei conti la possibilità di procedere allo scorrimento di una propria graduatoria di idonei ancora vigente, formata in un precedente concorso (per profilo professionale «istruttore amministrativo», cat. C) per coprire un ulteriore posto afferente alla medesima area (amministrativa), anche se con un profilo professionale inferiore («esecutore amministrativo», cat. B), preesistente e già vacante al momento dell’avvio della procedura concorsuale, essendovi identità del contenuto delle prove di esame e dei requisiti di partecipazione richiesti per l'accesso ad entrambi i profili professionali.
Con deliberazione n. 158/2018/Par la Corte dei conti della Campania ha ricordato che lo scorrimento è pacificamente ammesso con riferimento al profilo e alla categoria professionale del posto che si intende coprire, che devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare, sia a ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti in comparazione (quelli da coprire e quelli messi a concorso), come il regime giuridico dei posti stessi, e che perciò hanno riflessi anche sulla partecipazione dei candidati e, quindi, sul numero dei concorrenti.

Stabilizzazioni: senza i requisiti l’assunzione è nulla
Se manca uno dei requisiti di accesso alla procedura di stabilizzazione (aver già prestato servizio per almeno tre anni presso l'ente che procede alla stabilizzazione) l’azienda sanitaria provinciale può legittimamente procedere alla «rescissione» per giusta causa del contratto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore assunto con una procedura, attuata in base all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 296/2006 e dell'articolo 3, comma 90, della legge 244/2007. Queste le conclusioni della Corte di cassazione, sezione Lavoro, espresse nella sentenza n. 33035 \2018 con le quali rigettano il ricorso di un lavoratore stabilizzato avverso il provvedimento con cui la Pa datrice, un’azienda sanitaria provinciale, aveva rescisso il contratto a tempo indeterminato intercorrente tra le parti, per aver «scoperto» la mancanza di uno dei requisiti richiesti per la stipula.

Regola dell’anonimato nei concorsi
Il Tar Lombardia con la sentenza n. 11/2019, ha accolto il ricorso di una candidata a una procedura concorsuale contro la propria esclusione dallo svolgimento delle prove orali, avvenuta per violazione della regola dell’anonimato nelle prove scritte. Il Tribunale ha ricordato che «la violazione della regola dell'anonimato nella redazione delle prove d'esame nei pubblici concorsi soggiace, per consolidata e condivisibile impostazione giurisprudenziale, a due condizioni. La prima è costituita dall'idoneità del presunto segno di riconoscimento a raggiungere il suo scopo e ricorre allorché la particolarità riscontrata assuma un oggettivo ed inequivoco carattere di anomalia rispetto alle ordinarie forme di estrinsecazione del pensiero. La seconda è costituita dall'utilizzo intenzionale del segno di riconoscimento, che va provata, ove occorra anche per presunzioni, mentre è da escludere un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e intenzione del candidato di essere identificato».

Aran: accertamento provvisorio della rappresentatività sindacale
Il collegio di indirizzo e controllo dell’Aran, con la delibera n. 1/2019, ha approvato le tabelle contenenti, per il triennio contrattuale 2019-2021, l’accertamento provvisorio della rappresentatività delle organizzazioni sindacali nelle aree e nei comparti di contrattazione.
Il carattere provvisorio dell’accertamento deriva dalla circostanza che non è stato ancora stipulato il Ccnq di definizione dei comparti e delle aree di contrattazione per il triennio 2019-2021. In seguito a questa definizione potrà procedersi all’accertamento definitivo, per il triennio, sulla base dei comparti e delle aree individuati.

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