Progettazione

Strade riservate agli ingegneri: il Consiglio di Stato boccia il progetto firmato da un architetto

Palazzo Spada inverte la posizione espressa dal Tar e ribadisce i confini tra le competenze dei professionisti tecnici

di Pietro Verna

L'architetto non può progettare opere viarie perché rientrano nella competenza professionale esclusiva dell'ingegnere. Può soltanto sottoscrivere «progetti relativi alle realizzazioni tecniche di carattere rigorosamente accessorio, preordinate al mero collegamento di opere edilizie alla viabilità ad esse strettamente servente». In caso contrario si violerebbero le norme che regolano le competenze dei professionisti (Rd 2537/1925, articoli 51,52 e 54) in forza dei quali:
1) «sono di spettanza della professione d'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori […] relativi alle vie [di] trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie […] nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo»;
2) «formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative, ad eccezione delle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legislazione sui beni culturali, che sono di spettanza della professione di architetto»;
3) la competenza dell'architetto è esclusa « [per] i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche».

In questi termini il Consiglio di Stato (sentenza 11 febbraio 2021, n. 1255 ) ha accolto il ricorso proposto contro la pronuncia con la quale il Tar Campania aveva respinto l'impugnativa proposta contro il provvedimento con cui il Comune di Cusano Mutri (BN) aveva aggiudicato l'appalto per la realizzazione di una strada di collegamento ad un'impresa che aveva presentato un'offerta migliorativa sottoscritta da un architetto.

La sentenza del Consiglio di Stato
Diversamente da quanto affermato dal Tar partenopeo («le proposte formulate dall'aggiudicataria non hanno interessato la sede stradale […] ma, piuttosto, opere accessorie»), il massimo organo di giustizia amministrativa ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui:

- la progettazione delle opere viarie che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati è di esclusiva competenza degli ingegneri (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 15 dicembre 2020 n.8027 e 17 luglio 2019);

- la competenza professionale dell'architetto concorre con quella dell'ingegnere per la progettazione delle sole opere di edilizia civile, essendo riservate alla professione ingegneristica le progettazioni di tutti i lavori non compresi nella costruzione di edifici (Tar Campania, Napoli, 20 aprile 2016 n.1968), sicché non assume alcuna rilevanza il fatto che il disciplinare di gara espressamente che la documentazione relativa all'offerta tecnica sia timbrata e firmata « da un tecnico abilitato alla professione (ingegnere e/ o architetto) » (Tar Campania, sentenza 30 luglio 2019 n.4169);

- la ratio della separazione di competenze tra ingegneri ed architetti delineata dagli artt. 51 e 52 del regio decreto n. 2537 del 1925 «non consiste nella necessità di garantire una buona qualità delle opere sotto il profilo estetico o funzionale, ma unicamente nell'assicurare l'incolumità delle persone, sicché il professionista […] deve assumersi la responsabilità della verifica di tutti i calcoli necessari e di tutte le soluzioni tecniche sotto il profilo della tutela dell'incolumità pubblica» (Consiglio di Stato, Sez. II, parere 12 marzo 2015 n. 723, nonché Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 19 febbraio 1990 n.92 secondo cui «la progettazione di opere di viabilità […] rientra nella competenza degli ingegneri, se si considera che anche una strada rurale può comportare complessi calcoli connessi ai problemi di possibili dissesti idrogeologici oppure alla resistenza del fondo stradale al traffico di mezzi pesanti, come le macchine agricole, o ancora la necessità di superare talune più gravi asperità del terreno».

Il tutto senza considerare che nel caso di specie il bando di gara aveva previsto quale requisito di partecipazione il possesso delle categorie Soa Og 3 (strade e autostrade) e OS 21 (opere strutturali speciali).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©