Stralcio delle cartelle, obbligo di riaccertamento straordinario prima del rendiconto 2021
L'operazione è oggetto di un unica delibera della giunta da trasmettere tempestivamente al consiglio
Al via il nuovo riaccertamento straordinario dei residui degli enti locali, da approvare contestualmente al riaccertamento ordinario al 31 dicembre 2021. L'articolo 4 del Dl 41/2021 (Decreto Sostegni) dispone l'automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a 5mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. La misura, che interessa i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, riguarda le persone fisiche che hanno conseguito nel periodo d'imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
Il decreto Mef 14 luglio 2021, con il quale sono stati definiti termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari, stabilisce l'obbligo di approvare, con apposita deliberazione di giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, il riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2021, attraverso la cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall'elenco trasmesso dall'agente della riscossione al netto della corrispondente riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato.
L'operazione, da attuare contestualmente al riaccertamento ordinario propedeutico al rendiconto 2021, dovrà fornire evidenza dell'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario, di importo pari alla differenza tra l'importo dei residui attivi cancellati e la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché della cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati dall'elenco trasmesso dall'agente della riscossione già stralciati dal conto del bilancio.
L'operazione di riaccertamento straordinario è oggetto di un unico atto deliberativo della giunta da trasmettere tempestivamente al consiglio, al quale è demandata la facoltà, in sede di approvazione del rendiconto 2021, di ripianare il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario in dieci annualità, in quote annuali costanti, a decorrere dall'esercizio 2022.
L'operazione presenta sicuramente analogie con lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a mille euro, disposto con l'articolo 4 del Dl 119/2018. In quel caso però l'annullamento automatico riguardava tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, senza distinzione di reddito. Inoltre, l'articolo 11-bis del Dl 135/2018 stabiliva l'obbligo di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione, di importo non superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati al netto del relativo accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità, in un massimo di 5 annualità, a quote costanti.