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Suolo pubblico, l'emergenza Covid-19 «consente» l'occupazione anche nelle aree prima interdette

Il Consiglio di Stato ha sospeso l'ordinanza del Tar Lazio che aveva respinto l'istanza di sospensione cautelare della determinazione dirigenziale di Roma Capitale

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di Maria Luisa Beccaria

Con la decisione n. 5175/2020, il Consiglio di Stato ha sospeso l'ordinanza del Tar Lazio, sezione seconda-Ter, n. 5559/2020 che aveva respinto l'istanza di sospensione cautelare della determinazione dirigenziale di Roma Capitale che ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata dall'esercente un locale di somministrazione di alimenti e bevande di occupazione suolo pubblico e ha ordinato la rimozione entro sette giorni. Il Consiglio di Stato ha rienuto sussistenti i presupposti della estrema gravità e urgenza che giustificano l'istanza di misure cautelari e che non consentono neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio.

In realtà, l'Assemblea capitolina, con le delibere n. 81/2020 e n. 87/2020, ha stabilito che il rilascio della concessione di suolo pubblico deve rispettare le prescrizioni del Codice della Strada e le disposizioni derivanti da fonti normative nazionali e/o quelle relative alla sicurezza della circolazione stradale. Tra queste ultime, secondo il Tar Lazio, rientra anche l'articolo 4-quater. comma 2, del regolamento Cosap del Comune di Roma, in base al quale sulle sedi stradali della viabilità principale non sono consentite nuove occupazioni di suolo pubblico salvo, in alcuni casi specifici, i marciapiedi e le aree riservate alla sosta. Per questa ragione, il Tar Lazio aveva respinto l'istanza cautelare presentata dal ricorrente, poiché l'occupazione richiesta, ricadente in parte nella carreggiata stradale, è preclusa dall'articolo 4-quater, comma 2, del regolamento Cosap.

Va ricordato che il Dl 34/2020 convertito dalla legge 77/2020 ha considerato la gravità dell'impatto economico del lockdown sulle attività di somministrazioni di alimenti e bevande e, per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento fino al 31.12.2020, ha previsto misure di sostegno alle imprese di pubblico esercizio. Tra queste l'articolo 181, comma 1, ha enumerato l'esenzione dal pagamento del canone Cosap, una procedura semplificata per la richiesta in via telematica di ampliamento delle superfici già concesse, la posa in opera temporanea di strutture amovibili non subordinata alla autorizzazioni stabilite dagli articoli 21 e 146 del Dlgs 42/2004, su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 181 del Dl 34/2020, la deliberazione della Assemblea capitolina n. 81 del 6 luglio 2020 ha definito una disciplina transitoria ed eccezionale stabilendo che, tra gli altri, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per i quali è consentita la consumazione al tavolo e l'attività di somministrazione è prevalente, possono effettuare, in via eccezionale, l'ampliamento della superficie di occupazione di suolo pubblico già autorizzata o, se non in possesso di una concessione, una nuova occupazione di suolo pubblico per una superficie massima del 50% all'interno del sito Unesco e del 70% nel resto della città della superficie dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Sono state fatte salve le deroghe introdotte dal Dl 34/2020 ed è stato imposto il rispetto della distanza di 5 metri dai monumenti. La concessione dura fino al termine inderogabile del 31 ottobre 2021, in deroga al regolamento comunale, approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina 91/2019, purchè la domanda sia presentata entro il 31 ottobre 2020, nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei regolamenti.

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