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Superabile il parere ambientale negativo de l'opera da realizzare è di rilevante interesse nazionale

Serve comunque un motivato giudizio di bilanciamento rispetto ai danni che il piano o il progetto può causare all'ambiente

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di Maria Luisa Beccaria

È compatibile con il diritto europeo la normativa nazionale che, per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, permette di proseguire la procedura di autorizzazione di un piano o di un progetto il cui impatto su una zona speciale di conservazione non possa essere mitigata, e sul quale l'autorità pubblica competente abbia espresso parere negativo, a meno che non esista una soluzione alternativa con minori inconvenienti per l'integrità della zona interessata. Serve comunque un motivato giudizio di bilanciamento rispetto ai danni che il piano o il progetto può causare all'ambiente.
Lo ha deciso la Corte di giustizia europea, con la sentenza C-411/19, pronunciandosi in via pregiudiziale sulla questione, sottoposta dal Tar Lazio con ordinanza n. 908/2019, della interpretazione dell'articolo 6 della direttiva «habitat» 92/43 del Consiglio europeo.

La controversia, promossa tra gli altri da Wwf Italia Onlus, Lega italiana protezione uccelli Onlus e da soggetti privati contro la presidenza del Consiglio dei ministri e l'Anas, riguardava la legittimità della delibera del 1° dicembre 2017, con la quale il Consiglio dei ministri ha adottato il provvedimento di compatibilità ambientale del progetto preliminare del collegamento stradale di circa 18 km da Monte Romano est a Tarquinia sud nel Lazio secondo il «tracciato verde», e della delibera Cipe del 28 febbraio 2018, che ha approvato il predetto progetto.
Sono state determinanti le ragioni di rilevante interesse pubblico, ossia il completamento di un itinerario strategico rientrante nella rete transeuropea dei trasporti Ten-T. In sede di redazione del progetto definitivo, è stato però imposto al soggetto proponente di completare lo studio di incidenza ambientale e di osservare le prescrizioni paesaggistiche e ambientali espresse dalla conferenza di servizi indetta dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il Tar Lazio ha sottolineato che era stata giudicata recessiva la tutela dell'ambiente e ha sollevato dubbi sulla conformità al diritto europeo del progetto relativo al tracciato verde, che era stato presentato nel 2015 da Anas, incaricata di realizzare i lavori, e che ha ricevuto il parere negativo della commissione del ministero dell'Ambiente sulla valutazione di impatto ambientale, poichè non era corredato da uno studio ambientale approfondito, pur riguardando un sito di rilevanza comunitaria incluso nella rete Natura 2000, ossia la zona del fiume Mignone (basso corso).

I principi
Secondo la Corte di giustizia europea la valutazione di incidenza prevista dall'articolo 6 della direttiva 92/43 alla quale è sottoposto qualsiasi piano, programma, progetto, che incide in modo significativo su un sito della rete Natura 2000, deve contenere rilievi e conclusioni completi, definitivi per dissipare ogni dubbio scientifico sugli effetti dei lavori previsti sul sito protetto.
Quando questa valutazione sia stata realizzata, essa non può essere proseguita o completata né dall'autorità che l'ha svolta né da un'altra autorità.
Inoltre per i giudici europei qualora un piano o un progetto sia stato oggetto di valutazione negativa per l'incidenza su una zona speciale di conservazione e lo stato membro abbia deciso di realizzarlo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, contrasta con l'articolo 6 della predetta direttiva il completamento con misure di mitigazione di questo piano o progetto, prima della adozione definitiva, e la prosecuzione della valutazione di incidenza.

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