Fisco e contabilità

Transazioni fiscali, apertura della Corte dei conti per la disponibilità dell'obbligazione tributaria degli enti

L'accordo dovrebbe mirare a recuperare il massimo importo possibile

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di Corrado Mancini

Si stia sempre più affermando un'apertura della magistratura contabile indirizzata verso la possibilità per gli enti locali di sottoscrivere atti transattivi dei loro crediti tributari superando così l'orientamento, che sembrava consolidato, dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria secondo l'articolo 23 della Costituzione, applicabile anche agli enti locali a seguito del disposto dell'articolo 119, secondo il quale gli enti locali non hanno alcuna facoltà di rinunciare a tributi o di accordare ai singoli esenzioni ed agevolazioni non previste dalla legge (Cdc Lombardia n. 140/2018, Cdc Piemonte, n. 15/2007, Cdc Emilia Romagna n. 2/2007).

Questa volta la breccia è aperta dalla sezione regionale per l'Abruzzo con la delibera n. 343/2021, sulla scia della deliberazione n. 40/2021 della sezione Toscana.

Nel caso prospettato alla sezione abruzzese sono coinvolti crediti erariali che non sono, però, definiti in forma anticipata o contestuale rispetto a un contenzioso. I magistrati contabili fanno notare come la disponibilità dei crediti tributari, nei limiti eccezionali previsti dalla legge trova un'apertura nell'istituto della transazione fiscale, regolamentato dagli articolo 180, 182 bis e 182-ter della legge fallimentare, come di recente modificati dalla legge n. 159 del 2020 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 125 del 2020, che, ricorda il collegio, non riguarda i tributi locali. Però, proseguono i magistrati contabili, come affermato dalla sezione regionale per la Toscana con la delibera n. 40 del 2021, «appare più aderente alle finalità perseguite dagli istituti in esame l'interpretazione per la quale, al di fuori della transazione fiscale, i crediti (non solo fiscali) riferiti agli enti locali possano comunque essere oggetto di accordo "transattivo" (con riduzione dell'ammontare del debito, dilazione di pagamento, ecc.), così come previsto per tutti gli altri crediti nell'ambito del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione».

Peraltro un mancato incasso di un credito accertato, anche in forma di parziale rimessione quando diviene res dubia l'intera somma, potrebbe appesantire una situazione finanziaria sicuramente indebolita da ulteriori e impreviste spese di giustizia per il riconoscimento del proprio diritto e dal tempo trascorso infruttuosamente.

Ma non solo, i magistrati contabili abruzzesi aggiungono: «al di là del principio di indisponibilità dei crediti tributari deve ritenersi, in definitiva, che tutte le entrate, anche quelle di natura patrimoniale ed extratributarie … siano finalizzate al soddisfacimento dei bisogni pubblici e come tali possono diventare oggetto di atti di disposizione da parte delle amministrazioni titolari soltanto in presenza di interesse pubblico, concreto attuale» (Corte Conti, sez. giur. Centrale d'Appello, 12 marzo 2019, n. 78, cit.).

Quindi, quando siano rispettate tutte le cautele prescritte e i relativi procedimenti di valutazione e si sia riscontrata la congruità in concreto e la ragionevolezza dell'accordo, il collegio ritiene che l'ente, nella piena autonomia gestionale e con discrezionalità tecnica, possa decidere se addivenire o meno ad un accordo transattivo con terzi interessati.

Infine viene osservato come l'accordo dovrebbe mirare a recuperare il massimo importo possibile, in quanto «devono essere improntati a criteri di stretta economicità (art. 1, l. n. 241/1990 e s.i.m.), con l'effetto che si dovrebbe garantire, (…) il massimo valore ottenibile dall'impiego delle risorse a disposizione» (Corte dei conti, Sezione II centrale di appello, sentenza 78 del 12 marzo 2019), anche attraverso la predisposizione di piani di rateizzazione. Nel caso in cui la transazione comporti un minor incasso, la parte residua, per non generare perdite, dovrebbe essere coperta dalla riduzione del relativo fondo crediti dubbia esigibilità, prudenzialmente già costituito.

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