Trasformazione dell'edicola in bar, servono gara e nuova concessione per l'occupazione di suolo pubblico
La concessione di suolo pubblico a favore di un operatore economico - a seguito di procedura di evidenza pubblica - per la realizzazione di un chiosco per la vendita di giornali e riviste è legata indissolubilmente al rilascio dell'autorizzazione amministrativa per lo svolgimento esclusivo di quell'attività economica. Qualora l'imprenditore in seguito intenda variare l'attività originaria, non lo potrà fare liberamente, essendo necessario che il Comune proceda a una nuova gara e produca una nuova concessione di occupazione di area pubblica.
La sentenza n. 852/2019 del Tar Puglia - Lecce è utilissima per sgombrare il campo da possibili equivoci legati all'intreccio della normativa sullo svolgimento dell'attività commerciale con quella sulle procedure di evidenza pubblica, che prescrive sempre e comunque il ricorso a una gara aperta a tutti gli operatori economici potenzialmente interessati a esercitare un'attività imprenditoriale su aree e all'interno di beni pubblici.
Il caso
Nel 1995 il Comune di Lecce aveva concesso a un imprenditore l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di un chiosco per la vendita di giornali e riviste. Un anno dopo, l'imprenditore aveva ceduto il ramo d'azienda a un altro soggetto il quale aveva ottenuto dal Comune il subentro nell'originaria concessione di suolo pubblico e nell'autorizzazione commerciale. Molti anni dopo, a sua volta, lo stesso imprenditore aveva ceduto ad altri il chiosco. Senonchè il nuovo acquirente, non intendendo più proseguire la stessa attività di vendita di giornali, presentava al Suap del Comune una Scia per l'apertura - all'interno del chiosco - di un'attività di vendita di alimenti e bevande per mezzo di apparecchio automatici, con contestuale cambio di tipologia di merce. Il Comune rispondeva vietando l'avvio della nuova attività, sul presupposto che l'area pubblica e il sovrastante chiosco erano stati concessi espressamente per il punto vendita esclusivo di giornali e riviste.
La sentenza
Il Tar salentino dà ragione al Comune partendo dalla considerazione che la concessione di una porzione di suolo pubblico al fine di esercitare un'attività commerciale ne comporta la sottrazione all'uso generale e diretto da parte della collettività, sulla base di una valutazione di compatibilità tra l'esercizio del commercio e la destinazione del bene pubblico, che consiste nell'accertare la conformità dell'uso particolare concesso al privato commerciante rispetto all'uso collettivo. Intanto si giustifica la concessione dell'uso particolare, in quanto consente una migliore fruizione collettiva dell'area pubblica da parte degli utenti. Del resto, l'Amministrazione può scegliere la destinazione del bene demaniale valutando l'interesse pubblico prevalente. Ne consegue che per variare l'attività produttiva originaria occorre una nuova concessione di occupazione di suolo pubblico e, a monte, una nuova gara.
La sentenza del Tar Lecce n. 852/2019