Fisco e contabilità

Trattamento accessorio, cassa vincolata e credito tributario: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

immagine non disponibile

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Welfare e limiti del trattamento accessorio

Le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo previste dall’articolo 82 del Ccnl, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite previsto dall’articolo 23, comma 2, Dlgs 75/2017 ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall’articolo 82 del contratto nazionale di lavoro funzioni locali. L’opzione organizzativa adottata dalle amministrazioni - nel rispetto delle prerogative e delle regole disciplinanti i processi negoziali della contrattazione decentrata e dei consequenziali controlli da parte dei revisori in ordine alla sua sostenibilità finanziaria e ai limiti di spesa del personale - di destinare quota parte del fondo risorse decentrate al sostentamento degli oneri per la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti, rappresenta una precisa scelta discrezionale concessa alle stesse dalla contrattazione nazionale. Opzione organizzativa e di gestione del rapporto di lavoro prodromica, dunque, a fissare un nuovo vincolo di destinazione a queste risorse e a delinearne, conseguentemente, il regime giuridico in coerenza con l’acquisita natura assistenziale e previdenziale e non retributiva delle stesse.
Sezione delle Autonomie - Deliberazione n. 17/2024

Gestione della cassa vincolata

In fase di verifica o rideterminazione della cassa vincolata a una determinata data è necessario distinguere le entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall’articolo 180, comma 3, lettera d) del Tuel, riferite a vincoli derivanti dalla legge, da trasferimento o da indebitamento, dalle entrate vincolate in base all’articolo 187, comma 3ter, lettera d) derivanti da risorse straordinarie accertate, non aventi natura ricorrente, cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione, ed entrate con vincolo di destinazione generica. Invero, solo con riguardo ai vincoli di cassa delle risorse individuate dall’articolo 180, comma 3, lettera d) del Tuel si applicano le disposizioni di cui agli articoli 195 e 222 del Tuel, per cui l’ente locale deve contabilizzare costantemente e con attenzione queste risorse per controllare il loro eventuale utilizzo, nonché per l’esatta determinazione dell’avanzo vincolato.
Sezione regionale di controllo della Sardegna - Deliberazione n. 162/2024

Datio in solutum a fronte di un credito tributario

Il ricorso allo strumento della datio in solutum a fronte di un credito tributario può costituire valida eccezione al principio di indisponibilità allorquando sia accertata l’inesigibilità del suddetto credito e sia data dimostrazione della ricorrenza di un preminente interesse pubblico funzionalizzando, così, l’attività dell’ente alle finalità istituzionali contemplate dalla Carta costituzionale. Nel caso di datio in solutum, i riflessi in bilancio sono determinati, in prima battuta, dalla cancellazione dei relativi residui attivi e contestualmente dalla variazione della relativa quota di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità che di fatto già ne determinava la sterilizzazione in ossequio al principio di prudenza. Vi è però da prendere in considerazione anche gli effetti di un credito tributario inesigibile. ovvero per il quale l’ente ha maturato la ragionevole certezza della inesigibilità. In ogni caso un ente nel valutare la proposta di un cittadino di liberarsi dal debito Imu con la cessione di un bene immobile, dovrà operare iure privatorum al fine di bilanciare il rischio di non poter riscuotere il credito e di ricorrere a procedure esecutive rispetto al valore generato dal bene offerto.
Sezione regionale di controllo dell’Abruzzo - Parere n. 266/2024

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©