Fisco e contabilità

Trattamento accessorio, performance e Peg, Unioni di comuni: le massime della Corte dei conti

In rassegna la sintesi delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

LIMITI TRATTAMENTO ACCESSORIO
La sottrazione di spese dal limite previsto dall'articolo 23 del Dlgs 75/2017 è consentita esclusivamente nelle seguenti fattispecie: a) compensi accessori volti a remunerare prestazioni professionali tipiche, di personale dipendente individuato o individuabile, che l'ente dovrebbe altrimenti acquisire all'esterno con costi aggiuntivi per il proprio bilancio; b) economie provenienti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 16 del Dl 98/2011; c) entrate di provenienza esterna qualificate da un vincolo di destinazione alla componente variabile del trattamento accessorio; d) compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (Sie) in conformità con l'articolo 15 del contratto 1° aprile 1999 e con le norme del diritto nazionale e dell'Unione europea, per l'attuazione di progetti di valorizzazione della produttività individuale del personale regionale addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari, selezionati dall'Autorità di gestione nel contesto degli accordi di partenariato al fine di migliorare la capacità di amministrazione e di utilizzazione dei predetti fondi, ai sensi degli artt. 5 e 59 del Regolamento (Ue) n. 1303/2013, a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare l'impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all'attività istituzionale di competenza; e) più in generale, al verificarsi delle seguenti condizioni: le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio; l'ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l'effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e a (consuntivo) di poter erogare compensi.
Sezione regionale di controllo della Puglia – Parere n. 6/2022

PIANO DELLA PERFORMANCE E PEG
In materia di piano delle performance la norma primaria di riferimento per la generalità delle Pubbliche Amministrazioni è contenuta nell'articolo 10 del Dlgs 150/2009, dedicato al Piano della performance e alla Relazione sulla performance. Il comma 1-bis, quale norma di raccordo con il Tuel stabilisce poi che «(...) Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all' articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo». Il Piano della performance ha natura di documento programmatico, tant'è che il Tuel, coerentemente, consente la sua predisposizione organicamente al Peg, la cui predisposizione deve avvenire entro venti giorni dall' approvazione del bilancio. Nel caso esaminato dalla Corte dei conti la delibera di giunta di approvazione del Peg, non reca il Piano della performance in allegato, ma si limita di dare atto, al relativo punto 3), del fatto che «prossimamente il Comune approverà il piano della performance 2019 di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150». Il Collegio ritiene pertanto che, nel caso di specie, non si possa configurare una approvazione organica del Piano della performance al Peg poiché, quantunque se ne preveda la successiva approvazione, di fatto tale atto non risulta perfezionato e pertanto è inidoneo a manifestare i propri effetti.
Sezione regionale di controllo del Veneto – Deliberazione n. 248/2021

UNIONI DI COMUNI E FACOLTÀ ASSUNZIONALI
L'Unione di Comuni, a oggi, ha a disposizione ancora due strumenti per procedere alle assunzioni di personale: a) da una parte può assumere autonomamente, utilizzando direttamente spazi assunzionali propri e applicando la consueta regola del turn over al 100% (comma 229 della legge 208/2015) senza alcun adeguamento del limite del trattamento accessorio; b) dall'altra può avvalersi - seppur assumendo direttamente - di spazi assunzionali ulteriori, ceduti (articolo 32, comma 5, del Tuel) dai Comuni "virtuosi" (così come definiti in base alla "nuova" normativa in materia, ovvero capaci di assumere a tempo indeterminato aumentando la propria spesa di personale nel rispetto dei valori soglia), concretamente aumentando la propria dotazione organica. In questo caso - in cui il beneficio (o, per così dire, il "bonus assunzionale") transita dal Comune all'Unione – verranno assunte dall'Unione anche le due conseguenze (o corollari) degli spazi assunzionali aggiuntivi, ovvero: la deroga ai commi 557 e 562 (articolo 7, comma 1 del Dm 17 marzo 2020) e la possibilità di adeguamento del limite del trattamento accessorio (articolo 33, comma 2 ultimo periodo, del Dl 34/2019). Anche le assunzioni attraverso cessione di spazi assunzionali potranno avvenire soltanto a condizione che i comuni ne tengano conto come se si trattasse di maggiore spesa propria ai fini dell'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019, oltre che delle disposizioni generali sul contenimento della spesa di personale.
Sezione regionale di controllo del Veneto – Parere n. 5/2022

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