Il CommentoFisco e contabilità

Una competenza «potenziata» da troppi errori nei princìpi

di Maurizio Delfino

Il principio di competenza finanziaria potenziato di cui Dlgs 118/2011 contiene errori tali da mettere in dubbio la forza informativa di cui vuole fregiarsi. Il principale difetto risiede nel criterio di esigibilità.

Il postulato evidenzia che «tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza». Ma qual è il momento in cui un’obbligazione scade, diventando esigibile, oltre che certa e liquida? Di sicuro, è quello successivo alla liquidazione tecnica, ovvero al benestare dell'ufficio che ordina o dispone l’atto di spesa. La liquidazione precede l’esigibilità, non il contrario come sostiene il principio contabile nel paragrafo 6.1. All. 4/2: «la liquidazione è registrata contabilmente quando l’obbligazione diviene effettivamente esigibile». La liquidazione può non comportare esigibilità, perché ad esempio una fornitura, e quindi la fattura, può essere non corretta. L’esigibilità, viceversa, necessita sempre della liquidazione e quindi è successiva, mai precedente. Non è corretto anche quanto evidenziato dallo stesso paragrafo quando considera esigibili «di fatto» (quindi liquidabili, sostiene) al 31 dicembre le spese le cui fatture pervengono entro il 28 febbraio anno seguente, o per le quali il responsabile dichiara che la prestazione è stata resa.

Genera confusione anche l’articolo 3, comma 4 del Dlgs 118/2011: «Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate». Perché possono? È discrezionale? Perché liquidabili? Una spesa liquidabile non è esigibile e se non giunge ad esigibilità dopo la liquidazione, espone al 31 dicembre un residuo passivo che non è un debito.

Nemmeno il Tuel è preciso nel disporre (articolo 183, comma 1) che con l’impegno di spesa «è determinato il soggetto creditore»; semmai è determinato il «potenziale» creditore, posto che l’impegno di spesa individua un contraente/beneficiario, che può fare o non fare, tutto o in parte, la prestazione. Allo stesso modo, il debito non sorge quando il contraente ritiene di avere svolto la prestazione, inoltrando fattura o altro documento contabile all’ente, ma quando l’ente riscontra che la prestazione è corretta. Quindi, se la fattura perviene a dicembre e la liquidazione è svolta a gennaio, l’esigibilità è dell’anno successivo e l’imputazione contabile non può avvenire nell’anno in chiusura.

Ma ad essere sbagliata è l’impostazione di fondo, che porta a ritenere che un residuo passivo ex Dlgs 118/2011 sia un vero debito. Il debito nasce solo a conclusione di un procedimento di gestione articolato, ignorato dalla competenza finanziaria

In ogni caso, l’allocazione temporale dei flussi finanziari è incerta, perché anche nelle migliori ipotesi il momento dell’imputazione contabile è presunto. Ma forse si è esagerato nel voler far fare alla contabilità finanziaria compiti che non le sono propri.

La riforma dell’ordinamento contabile inserita nel Pnrr induce un forte ripensamento della contabilità finanziaria che, con l’avvento del sistema accrual, dovrà svolgere solo la propria funzione autorizzatoria e non compiti gestionali.