Unioni e Comuni, conti giudiziali e spese di personale: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Riconciliazione debiti/crediti tra Comuni e Unioni
La necessaria riconciliazione delle poste di entrata e uscita tra Comune ed Unione rappresenta un indefettibile strumento di verifica degli equilibri di bilancio, nei termini di specularità e simmetria che l’ordinamento richiede. Si tratta di una esigenza sostanziale che è oggetto di specifici adempimenti anche nel rapporto tra ente locale e altri soggetti che intrattengono contemporaneamente rapporti creditori e debitori, i quali incidono sulla corretta costruzione del risultato di amministrazione come coefficiente necessario dell’equilibrio di bilancio. Diventa quindi necessario ed essenziale impostare un sistema efficiente e il più possibile trasparente di regolazione dei rapporti finanziari tra Unione e Comuni aderenti, a garanzia della tenuta nel tempo dell’ente Unione, ma anche per scongiurare tensioni nei rapporti politico istituzionale tra enti determinate da un persistente deficit di trasparenza nei rispettivi rapporti finanziari. La mancata riconciliazione dei crediti e dei debiti reciproci integra, all’evidenza, una violazione dei principi, attraverso l’iscrizione in bilancio di poste prive della necessaria attendibilità e oggettività (non essendo certo, come già detto, «sufficiente inserire qualsiasi numero nella parte attiva del bilancio per realizzare nuove o maggiori spese»).
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Deliberazione n. 33/2025
Relazione organi di controllo su conti giudiziali
La mancata produzione della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’articolo 139 del Cgc non può essere addebitata all’agente contabile bensì all’amministrazione, la quale è tenuta, per legge, a porre in essere questo adempimento. Con riferimento, poi, al contenuto della relazione, il Collegio in apposita ordinanza aveva chiarito che la stessa «dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell’assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione».
Sezione giurisdizionale regionale del Veneto - Sentenza n. 74/2025
Unioni di Comuni e spese di personale
Le norme che regolano la gestione del personale non possono non trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui i servizi comunali vengano gestiti in modo associato, in relazione ai canoni di buona amministrazione, che trovano il loro diretto fondamento nell’articolo 97 della Costituzione. Soluzione che consente di affermare che la finalità perseguita dal legislatore in materia di contenimento della spesa di personale possa essere realizzata anche in ipotesi di gestione di servizi comunali da parte di Unioni di comuni, rappresentando che una diversa soluzione potrebbe aprire varchi di elusione di rigorosi vincoli di legge. Sul piano applicativo, la disciplina vincolistica in questa materia non può quindi incidere solo per il personale alle dirette dipendenze dell’ente, ma anche per quello che svolge la propria attività al di fuori dello stesso e, comunque, per tutte le forme di esternalizzazione, così che, «il rigore che ispira tutta la recente normativa in tema di spesa di personale, induce a ritenere opportuno che il relativo aggregato sia da intendere come consolidato, evitando che si apra un varco nella linea di contenimento della spesa» (Sezione Autonomie – Deliberazione n. 17/2013).
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Deliberazione n. 34/2025
Imu e immobili merce: niente esenzione in caso di ristrutturazione o locazione temporanea
di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel