Fisco e contabilità

Utilizzo di incassi vincolati per esigenze correnti, il tesoriere e la corretta registrazione

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di Stefano Quintarelli (*) - rubrica a cura di Anutel

La corretta gestione dei rapporti finanziari fra ente e istituto tesoriere è certamente una delle principali implicazioni che trovano immediata evidenza in sede di determinazione del rendiconto di gestione. Infatti, qualora nel corso dell'esercizio finanziario un ente locale si è venuto a trovare in una situazione di temporanea difficoltà di cassa può aver fatto ricorso a una delle due diverse, ma al contempo integrate, possibilità che il legislatore ha minuziosamente regolato.
La prima è la possibilità di utilizzare temporaneamente le entrate vincolate, cioè destinate a finanziare specifiche spese, (disattendendo di fatto l'originario vincolo di destinazione) per finanziare genericamente la spesa corrente (utilizzo entrate a destinazione vincolata articolo 195 del Tuel). La seconda è invece la vera e propria anticipazione di tesoreria prevista dall'articolo 222 del Tuel.
Le diverse fattispecie di utilizzo temporaneo della liquidità possono essere attivate, a mezzo dell'istituto tesoriere, anche in forma congiunta nel rispetto comunque dell'unico limite stabilito dall'articolo 222 del Tuel e cioé entro i tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente (attualmente incrementato a quattro dal comma 906 della legge di bilancio 2019).

L'utilizzo temporaneo di risorse vincolate
Con particolare riferimento alla prima possibilità e cioè l'utilizzo di entrate a destinazione vincolata in base all'articolo 195 del Tuel per finanziare genericamente la spesa corrente, il Dlgs 118/2011 ha dedicato un apposito punto, il 10.2 dell'Allegato 4/2 per la minuziosa disciplina delle modalità di rilevazione contabile demandando di fatto al tesoriere il compito di provvedere automaticamente all'utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dall'ente, in caso di insufficienza dei fondi liberi, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 195 del Tuel.
Infatti, in presenza di utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti, compete al tesoriere procedere alla formazione di «carte contabili» di entrata e di spesa, che lo stesso è poi obbligato a trasmettere a Siope utilizzando gli appositi codici provvisori, previsti a tal fine («Pagamenti da regolarizzare per utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL» e «Incassi da regolarizzare per destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'articolo 195 del Tuel»).
Solamente dopo l'avvenuta creazione di tale carte contabili (sospesi in attesa di regolarizzazione), e in seguito alla comunicazione, l'ente è tenuto a effettuare un'operazione, con periodicità almeno mensile, entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese:
a. impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, per l'importo degli incassi vincolati che sono stati destinati alla copertura di spese correnti, sul capitolo di spesa «Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'articolo 195 del TUEL». L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e presenta l'indicazione di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i), del Tuel, che trattasi di pagamento di risorse vincolate. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto b);
b. accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera a), sul conto «Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'articolo 195 del Tuel». L'ordine di incasso non presenta l'indicazione di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d), del Tuel, in quanto è un incasso di entrate libere.
A seguito dell'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento delle spese correnti, tutte le disponibilità libere, giacenti nel conto intestato all'ente alla fine di ogni giornata di lavoro, devono essere destinate al reintegro delle risorse vincolate, fino al loro completo reintegro.

Il reintegro
Anche l'operazione di reintegro delle risorse vincolate è demandata al tesoriere che genera dei sospesi di entrata e di spesa, anch'essi trasmessi al Siope utilizzando gli specificio codici provvisori. Compete sempre all'ente procedere successiva regolarizzazione della carte contabili con una registrazione di fatto inversa a quelle sopra descritta.
Quanto puntualmente indicato dal Dlgs 118/2011 non sembra lasciare alcun dubbio interpretativo sulle modalità di regolazione contabile dei rapporti fra tesoriere ed ente. Di fatto però si stà verificando in alcuni enti alle prese in questi giorni con la predisposizione del rendiconto 2018, una prassi operativa da parte di alcuni istituti bancari tesoriere che merita necessariamente un chiarimento.
Si verifica infatti che alcuni istituti tesoriere restituiscono, senza apporre quietanza, gli ordinativi di incasso e di pagamento emessi dall'ente con l'indicazione delle somme vincolate "V" (TAG nel flusso XML). La motivazione di tale rifiuto consisterebbe nel fatto che, i provvisori con causale «utilizzo incassi vincolati ai sensi articolo 195 tuel» sono generati in automatico dalla procedura e non sono riferibili al «vero» utilizzo dei vincoli da parte dell'ente, ma hanno la sola funzione di stanziare disponibilità in termini di cassa sul conto principale, prima di intaccare l'utilizzo dell'anticipazione, per sgravare l'ente da oneri economici derivanti dal suo utilizzo.
Si sostiene, quindi, che tali provvisori non possono essere attribuiti al conto vincolato, movimentandolo e cambiandone il saldo, in quanto il tesoriere è tenuto a conservarne l'evidenza originaria proprio per consentirne il reintegro. In seguito atale operatività tutta interna all'istituto bancario tesoriere, si richiede all'ente che gli ordinativi a copertura dei provvisori generati devono, per coerenza, essere emessi non sul conto vincolato, ma sul conto principale e quindi libero. Richiesta quest'ultima che, qualora avallata dall'ente comporterebbe il mancato rispetto letterale del punto 10.2 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011.
Diversamente, la mancata apposizione della quietanza da parte dell'istituto tesoriere sugli ordinativi emessi dall'ente a regolarizzazione dei sospesi di fatto comporta la mancata parifica del conto del tesoriere in sede di rendiconto. Per evitare il verificarsi di tale mancata parifica sarebbe opportuno che quanto prima i rappresentanti dell'Abi e di Assosoftware presenti in Arconet forniscano indicazioni operative univoche sulla problematica.

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