Urbanistica

Veranda senza permesso paesaggistico, ok al condono (solo) se il vincolo è successivo alla costruzione

Decisivo l'elemento temporale dell'edificazione materiale dell'opera rispetto all'istituzione del vincolo.

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di Roberto Rizzo

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5262 del 12 luglio 2021, ha affermato il principio per il quale, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, sono condonabili soltanto le opere realizzate su immobili assoggettati a vincolo in un momento successivo a quello della loro edificazione, e soltanto in relazione ad esse si pone l'ulteriore esigenza di verificare l'esistenza del requisito della conformità urbanistica (Consiglio di Stato, sezione IV, n. 1528 del 2018).

Rigettato, dunque, il ricorso proposto dal ricorrente avverso una sentenza del Tar Puglia nella quale il giudice amministrativo aveva riconosciuto, come ostativa all'accoglimento dell'istanza di condono in sanatoria di una veranda abusiva, la circostanza per la quale il manufatto fosse stato realizzato in un immobile allocato in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. Confermata, per converso, la tesi sostenuta, in primo grado dalla Soprintendenza, la quale aveva espresso parere negativo all'istanza di condono proposta dal ricorrente, sul presupposto che la veranda in oggetto fosse stata realizzata in un momento in cui il vincolo d'inedificabilità assoluta –essendo l'immobile ubicato nella fascia di 300 metri dal confine del demanio marittimo- era già operante.

L'inefficacia del vincolo e l'eccezione alla regola d'inedificabilità vengono accertati mediante l'identificazione temporale del momento della costruzione della struttura abusiva. Ad avviso dei giudici di Palazzo Spada, sulla scorta di quanto stabilito nell'articolo 32, comma 27 lettera d) del decreto-legge 269 del 2003, devono intendersi espressamente escluse dal condono edilizio le opere realizzate successivamente alla istituzione del vincolo.

Conseguentemente, secondo la prospettazione del Consiglio di Stato, «sono condonabili soltanto le opere realizzate su immobili assoggettati a vincolo dopo la loro realizzazione, e soltanto per esse si pone l'esigenza della verifica delle ulteriori congiunte condizioni della conformità urbanistica».

L'asserita conformità dell'opera contestata agli strumenti urbanistici vigenti non è decisiva né rilevante, attesa la sussistenza del vincolo nell'area di interesse.Ad avviso del Collegio, inoltre, nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, sia esso assoluto o relativo, è consentita la sanatoria dei soli abusi formali (Consiglio di Stato sezione, VI n. 425 del 2020).Poiché la veranda è stata realizzata successivamente alla determinazione del vincolo paesaggistico sull'area su cui è stata costruita, dev'essere assolutamente esclusa la possibilità di richiedere il condono edilizio. Consegue l'integrale rigetto del ricorso con condanna del soccombente alle spese di lite.

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