Urbanistica

Verifica di congruità, con le varianti si sfora il tetto dei 70mila euro

Per effettuare la verifica della congruità della manodopera impiegata si devono utilizzare gli indici minimi riferiti alle singole categorie di lavori

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di Luca De Stefani

Se l’importo complessivo dell’opera era inizialmente inferiore a 70.000 euro, ma successivamente sono state richieste lavorazioni aggiuntive di importo pari o superiori a 70.000 euro, «attraverso la presentazione di una variante progettuale alla Dnl esistente», è necessario richiedere la verifica di congruità relativamente al nuovo importo lavori edili, così come modificato in corso di variante (Faq 1 della Cnce del 3 maggio 2022).

Dnl dal 1° novembre 2021

Se, ad esempio, un committente privato ha stipulato un contratto d’appalto con un’impresa edile per un valore di 100mila euro ad aprile 2021, questi lavori non sono soggetti alla verifica della congruità della manodopera, in quanto la «denuncia nuovo lavoro» (Dnl) è stata presentata alla Cassa edile/Edilcassa prima di novembre 2021.

Ma se successivamente, ad esempio in data 10 dicembre 2021, ha affidato ad un’altra impresa lavori edili per l’ammontare di 30.000 euro, questi ultimi sono soggetti alla verifica della congruità della manodopera, anche se di importo inferiore a 70mila euro, in quanto:

1 ai fini della congruità, rileva il valore complessivo dell’opera (indipendentemente dalla data di affidamento) e, nel caso prospettato, già il capitolato iniziale superava i 70.000 euro;

2 «tutte i lavori riferibili a denunce di nuovo lavoro effettuate a partire dal 1° novembre» 2021 ricadono «nell’alveo della congruità» (faq 9 della CNCE del 17 dicembre 2021).

Accordi quadro

Nei casi di stipula tra committente e impresa di «accordi quadro», sono oggetto di congruità della manodopera i «singoli contratti» di affidamento, la cui denuncia di nuovo lavoro sia stata effettuata a partire dal 1° novembre 2021, indipendentemente dal fatto che l’accordo quadro sia stato stipulato anteriormente a tale data (faq 11 della Cnce del 17 dicembre 2021).

Pertanto, solo se le singole «denuncie nuovo lavoro» (Dnl) sono state presentate prima del 1° novembre 2021 alla Cassa edile/Edilcassa, non si è soggetti alla verifica di congruità per nessun affidamento. Ciò vale naturalmente anche nel caso in cui sia stata effettuata un’unica «denuncia nuovo lavoro» (Dnl) valevole per tutto l’accordo quadro prima del 1° novembre 2021 (faq 1 della Cnce del 22 giugno 2022). Invece, se vi sono alcune Dnl presentate prima del 1° novembre 2021 e altre inviate da questa data in poi, sono soggette al Durc di congruità solo queste ultime.

La chiave è negli indici minimi dei singoli lavori
Per effettuare la verifica della congruità della manodopera impiegata si devono utilizzare gli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

Ad esempio, per l’attività di «Ristrutturazione di edifici civili», la percentuale della manodopera attesa è del 22% del valore, al netto di Iva, delle sole attività edili, desumibili dal capitolato d’appalto e/o dal contratto. Se questo valore è pari a 100.000 euro, il costo della manodopera attesa sarà pari a 22.000 euro. Ma non è questo il dato da dividere per 11 euro di paga oraria media, in quanto i 22.000 euro vanno prima divisi per 2,5, ottenendo 8.800 euro.

In pratica, l’importo della manodopera da considerare ai fini della congruità è pari agli imponibili Cassa edile dei lavoratori denunciati alla Cassa edile , «moltiplicato per 2,5 volte», quindi, 1.000 euro di imponibile equivalgono a 2.500 euro di manodopera. Nel nostro esempio, i 22.000 euro, pertanto, diventano 8.800 euro, i quali diviso 11 euro di paga oraria media, fanno 800 ore di lavoro richieste per i «lavori edili» del cantiere.

Per soddisfare la verifica di congruità, quindi, «l’impresa principale e i suoi subappaltatori» devono denunciare complessivamente 100 giorni/risorsa (800 / 8 ore al giorno) di manodopera alle Casse edili oppure dimostrare l’esistenza di eventuali costi di manodopera aggiuntivi.

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