Fisco e contabilità

Welfare integrativo, incarichi e questionario revisori: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Oneri welfare integrativo

Le misure di welfare integrativo possano essere finanziate: a) utilizzando le risorse già destinate, negli esercizi precedenti, alle medesime finalità, nel rispetto del limite di spesa storica posto dall’articolo 82, comma 2, primo periodo, prima parte, del vigente Ccnl funzioni locali il quale costituisce limite finanziario autonomo e distinto rispetto a quello relativo al trattamento accessorio; b) utilizzando, eventualmente, quota parte delle risorse che possono alimentare il fondo per la contrattazione integrativa ex articolo 79 del medesimo Ccnl, come previsto dall’articolo 82, comma 2, primo periodo, seconda parte, del Ccnl, con conseguente incidenza e necessità di osservanza del limite di finanza pubblica proprio in materia di trattamento accessorio; c) con le eventuali economie derivanti dai piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di previsto dall’articolo 16, commi 4 e 5, del Dl 98/2011.
Sezione regionale di controllo della Liguria - Parere n. 27/2024

Incarichi e obblighi di trasparenza

La distinzione tra contratto d’opera intellettuale e appalti comporta delle ulteriori differenze in relazione agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001, ovvero del codice degli appalti. In particolare, il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma individuale secondo le regole dettate dallo stesso Dlgs 165/2001 comporta che i relativi obblighi di pubblicità dovranno essere assolti ai sensi dell’articolo 15 del Dlgs 33/2013. Questi stringenti obblighi sono assistiti dalla espressa previsione della responsabilità del dirigente, qualora egli paghi il corrispettivo in assenza della pubblicazione, accertata all’esito del procedimento disciplinare, e che comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, salvo il risarcimento del danno del destinatario se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 30 del Dlgs 104/2010. Qualora invece l’affidamento del servizio avvenga in applicazione delle regole del Codice degli appalti, la norma di riferimento per le pubblicazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” è l’articolo 37 del Dlgs 33/2013 il quale, rubricato “obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” ha disciplinato in modo meno gravoso, rispetto all’articolo 15, gli adempimenti a carico delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Deliberazione n. 96/2024

Mancata trasmissione questionario revisori

Il mancato invio della relazione-questionario o il grave ritardo nella trasmissione costituisce violazione di un preciso obbligo di legge, suscettibile di compromettere lo svolgimento dei compiti intestati a questa magistratura contabile. Pertanto, il mancato invio ovvero un inescusabile ritardo nella trasmissione della relazione-questionario da parte dell’organo di revisione configurano un inadempimento degli obblighi inerenti alla propria funzione da cui potrebbe derivare, fermo l’eventuale accertamento di ulteriori profili di responsabilità, non solo l’attivazione della procedura di revoca, ma anche la trasmissione di apposita segnalazione all’ordine professionale di appartenenza del revisore e al prefetto territorialmente competente.
Sezione regionale di controllo delle Marche - Deliberazione n. 36/2024

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