Fisco e contabilità

Welfare integrativo, uso gratuito immobili e fondo contenzioso: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Oneri welfare integrativo

La concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti costituisce un’uscita soggetta al tetto di spesa per il personale alla luce dell’articolo 1, legge 296/2006, restando perciò fermi i principi sanciti dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nelle due deliberazioni n. 8/2011 e n. 20/2018. Rispetto ai limiti del trattamento accessorio, invece, secondo l’articolo 72 del Ccnl delle funzioni locali del 21 maggio 2018 gli oneri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale potevano trovare copertura unicamente nelle disponibilità già stanziate dagli enti sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia e secondo l’articolo 82, comma 2, del suddetto Ccnl del 16 novembre 2022, stabilisce che detti oneri possono essere sostenuti anche «mediante utilizzo di quota parte del Fondo previsto dall’articolo 79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa». Di conseguenza, qualora il Fondo risorse decentrate venga destinato al welfare integrativo, come innovativamente previsto dal Ccnl 16 dicembre 2022, detto Fondo, in parte qua, non è assoggettato al limite inerente alle risorse per il trattamento accessorio.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 91/2024

Utilizzo a titolo gratuito di immobili

L’utilizzo a titolo gratuito di un immobile facente parte del patrimonio disponibile dell’ente deve essere disciplinato nel regolamento dell’ente locale relativo alla gestione del proprio patrimonio immobiliare, che deve altresì determinare i criteri di individuazione dei beneficiari. Questa modalità di utilizzo del bene pubblico è consentita solo quale forma di sostegno e di contribuzione indiretta nei confronti di attività di pubblico interesse, strumentale alla realizzazione di finalità istituzionali a vantaggio dei cittadini. Di conseguenza, l’ente locale nell’esercizio della discrezionalità in ordine alla gestione del proprio patrimonio deve non solo evidenziare e pubblicizzare le finalità che intende perseguire con l’attribuzione a un terzo dell’uso essenzialmente gratuito di un immobile ma deve verificare che l’utilità sociale perseguita rientri nelle finalità istituzionali. È dunque sempre necessario evidenziare adeguatamente le motivazioni sottese all’atto di disposizione del bene nonché le finalità pubblicistiche perseguite.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 87/2024

Verifica fondo contenzioso

Nel caso del giudizio da esprimere sul fondo rischi da parte dell’organo di revisione, la “verifica” espressamente richiesta dal principio contabile, «consiste nell’accertamento della conformità al “diritto” della rappresentazione e del calcolo come sopra effettuato e riscontrato». Detto adempimento è, in particolare, astretto alla finalità di una corretta determinazione del risultato di amministrazione, quale coefficiente necessario dell’equilibrio di bilancio, al fine di evitare un «miglioramento in modo fittizio del risultato di amministrazione provocando un indebito incremento della capacità di spesa dell’ente locale, violando l’equilibrio strutturale del bilancio» (Corte costituzionale, sentenza n.4/2020). L’esigenza di certezza della determinazione del fondo rischi è funzionale a determinare correttamente la situazione di equilibrio o di disequilibrio dell’ente, dal momento che nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l’ente è in disavanzo di amministrazione articolo 187 Tuel.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Deliberazione n. 23/2024

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