Urbanistica

Zone agricole, la presenza di edifici non esclude l'introduzione di vincoli ambientali da parte del Comune

Il Consiglio di Stato: la tutela paesaggistica è perfettamente compatibile con quella urbanistica o ecologica

di Massimo Frontera

Il proprietario di un agriturismo localizzato nel territorio classificato come "zona agricola di pregio" nel territorio del comune di Arco (Trento) ha impugnato l'approvazione della variante urbanistica comunale dopo che la zona è stata inclusa nell'ambito delle "aree di protezione dei contesti paesaggistici" come definite e individuate da un apposito piano approvato dalla Provincia autonoma. La novità ha comportato un maggiore livello di tutela peasaggistico-ambientale, che, tra le altre cose, esclude le nuove edificazioni e limita gli ampliamenti di volumetria. L'interessato ha contestato che il comune avesse il potere di incidere su un tema oggetto di apposita pianificazione di livello provinciale. Il Tribunale amministrativo di Trento ha respinto il ricorso. La decisione è stata confermata in pieno dal Consiglio di Stato con la sentenza pubblicata lo scorso 3 gennaio (n.100/2023).

I giudici della Quarta Sezione premettono che «la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il pianificatore locale ha competenza a dettare una disciplina dell'uso dei suoli e dei parametri edificatori su determinate, qualificate aree agricole presenti sul proprio territorio, allorquando esigenze e finalità di tutela del paesaggio e dell'ambiente lo richiedano» e che tale disciplina «può limitare sia la nuova che la esistente attività edificatoria». «Le realità territoriali possono, infatti, - proseguono i giudici - formare oggetto di distinte forme di tutela ambientale, anche in via cumulativa, a seconda del profilo considerato, con la duplice conseguenza che la tutela paesaggistica è perfettamente compatibile con quella urbanistica o ecologica, trattandosi di forme complementari di protezione, preordinate a curare, con diversi strumenti, distinti interessi pubblici». Pertanto, affermano i giudici, «il Comune conserva la titolarità, nella sua attività pianificatoria generale, della competenza ad introdurre vincoli o prescrizioni preordinati al soddisfacimento di interessi paesaggistici».

In conclusione Palazzo Spada ribadisce che «il rapporto fra piano regolatore generale o sue varianti da un lato, e vincoli e destinazioni di zone a vocazione storica, ambientale e paesistica, dall'altro, fa sì che i beni costituenti bellezze particolari o naturali, ovvero si connotino come nella specie per la presenza di peculiarità e singolarità colturali, possono formare oggetto di distinte forme di tutela ambientale, anche in via cumulativa, a seconda del profilo considerato, con la duplice conseguenza che la tutela paesaggistica è perfettamente compatibile con quella urbanistica».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©