Tosap, il gestore privato paga solo se occupa l'area in concessione
L'operatore privato che gestisce un parcheggio comunale è tenuto al pagamento della Tosap solo se l'utilizzo del suolo pubblico comporta la sottrazione della superficie all'uso collettivo. Se invece al privato è affidata in concessione solo la gestione di parcometri e l'esazione delle tariffe dai singoli per la sosta delle loro autovetture, la Tosap non è dovuta. Secondo l'ordinanza n. 2655/2020 della Corte di cassazione la sussistenza del presupposto impositivo dipende dal contratto intervenuto tra le parti; è determinante individuare se esso preveda la concessione di un'area, che verrebbe così sottratta all'uso pubblico a vantaggio del privato, o la concessione, non dell'area, ma della gestione del servizio di parcheggio e di riscossione dei relativi incassi.
I fatti
La controversia è sorta in seguito all'emissione di un avviso di accertamento con cui il Comune chiedeva il pagamento della Tisap per le aree occupate dai parcheggi comunali a pagamento affidate in gestione a un operatore privato. Quest'ultimo riteneva che non ci fosse il presupposto impositivo in quanto non aveva ricevuto in concessione gli spazi, ma la mera gestione del servizio di parcheggio.
La decisione
Secondo l'orientamento della Cassazione il presupposto impositivo si realizza se un'area del demanio comunale, appartenente alla rete viaria della città, adibita a parcheggio di autoveicoli, è affidata in concessione a un operatore privato che la occupa, sottraendola all'uso pubblico. Se invece viene attribuito in concessione il mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per la sosta dei loro veicoli, si ravvisa un'occupazione temporanea a opera del singolo e non del concessionario, per cui quest'ultimo è esente dalla Tosap.
Più di recente la stessa Corte ha rilevato che il tributo è dovuto non soltanto in relazione alla limitazione o sottrazione all'uso normale e collettivo di parte di suolo comunale, ma anche in relazione all'utilizzazione particolare ed eccezionale che ne fa il privato, il quale occupa lo spazio pubblico per perseguire uno scopo privato, un vantaggio specifico a discapito della collettività. Anche la predeterminazione delle tariffe di parcheggio e gli oneri gravanti sul concessionario non fanno venir meno il vantaggio di quest'ultimo, il quale, con la gestione del parcheggio, esercita attività d'impresa ai fini di lucro. Ne deriva che il concessionario privato che sottoscrive un contratto con il quale in qualche modo acquisisce l'uso di un'area che per sua natura è di pubblico utilizzo, ne assimila anche i doveri e, pertanto, la relativa tassazione. Al contrario, quando il contratto prevede la gestione di parcometri e l'esazione delle tariffe per la sosta di autovetture, la rimozione dei veicoli e la custodia dei veicoli rimossi, non si configura come una vera e propria concessione di utilizzo dell'area destinata a parcheggio, per cui la Tosap non è dovuta.
L'ordinanza della Corte di cassazione n. 2655/2020