Fisco e contabilità

Professionisti, Inarcassa estende la tutela a ingegneri e architetti soci di Stp (senza altra previdenza obbligatoria)

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di Mariagrazia Barletta

Inarcassa allarga la tutela previdenziale a ingegneri e architetti soci di Stp (Società tra professionisti) non assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria. I ministeri vigilanti approvano una modifica al regolamento di Inarcassa per effetto della quale, ai fini previdenziali, il reddito di partecipazione ad una Società tra professionisti è equiparato a quello professionale. L'obiettivo - affermano dalla Cassa - è garantire ai soci ingegneri e architetti liberi professionisti «la piena tutela previdenziale indipendentemente dalla forma giuridica della Stp con la quale viene esercitata l'attività professionale». Una misura che nasce per risolvere un ormai annoso problema, che aveva lasciato scoperti alcuni professionisti sul fronte della previdenza. Una questione che andava affrontata, nonostante - per lo scarso successo riscosso dalle Stp - coinvolga un numero esiguo di architetti e ingeneri.

Inarcassa prende dunque posizione, così come hanno fatto altre casse private, sulla qualificazione dei redditi dei soci di una cosiddetta Stp. Un'azione che reagisce alla mancanza di chiarezza che ruota intorno alle società tra professionisti, istituite con la legge 183 del 2011 e regolate attraverso un apposito decreto del ministero della Giustizia (Dm 34 dell'8 febbraio 2013). Né la legge istitutiva né il regolamento hanno provveduto a qualificare i redditi di soci professionisti, inquadrandoli tra redditi di lavoro autonomo o di impresa. Una questione da dipanare, nonostante sia stato richiesto più volte dalle categorie professionali un provvedimento di legge che intervenisse per dare una risposta definitiva. La qualificazione fiscale del reddito prodotto dalle Stp è una questione prioritaria che ha conseguenze anche sul regime previdenziale da applicare ai soci. In particolare inquadrare i redditi della Stp tra quelli di lavoro autonomo o di impresa ha effetti opposti sull'assoggettamento dei soci professionisti alla contribuzione soggettiva presso la propria cassa professionale di riferimento.

In attesa di una risposta legislativa che si pronunciasse sulla natura dei redditi dei soci professionisti, più di un anno fa, la Cassa di ingegneri ed architetti aveva deciso di considerare le Società tra professionisti al pari delle società di ingegneria. Due soli gli adempimenti erano fino ad ora al loro carico: applicare la maggiorazione del 4 per cento sulle fatture riferite ad attività di architettura e di ingegneria e comunicare alla Cassa l'ammontare del volume d'affari prodotto ogni anno. Con il via libera dei ministeri vigilanti le Stp continueranno a dichiarare annualmente ad Inarcassa il volume d'affari e applicheranno in fattura il 4 per cento calcolato sui corrispettivi professionali. In particolare, precisano da Inarcassa: «L'obbligo di riversare il contributo integrativo incassato dalla società sarà solo in capo ai singoli soci professionisti, sulla base del volume d'affari complessivo». In più, i soci professionisti, se iscritti ad Inarcassa, verseranno anche il contributo soggettivo, il cui importo è calcolato sul reddito professionale derivante dalla partecipazione societaria.

La Cassa chiarisce con un esempio. Il caso è quello di una Stp costituita da un socio finanziatore e da due professionisti: un architetto e un ingegnere, iscritti a Inarcassa ed entrambi partecipanti alla società con una quota del 40 per cento. L'ipotesi per la Stp è di un volume di affari Iva e di reddito professionale pari rispettivamente a 50mila e 30mila euro. Il contributo integrativo che l'ingegnere deve corrispondere è di mille euro, calcolato su metà del volume di affari Iva (4 per cento di 25mila). Sempre relativamente al contributo integrativo, stesso importo è dovuto dall'architetto, mentre nessun obbligo spetta al socio finanziatore. Quanto al contributo soggettivo, questo è commisurato alla quota di partecipazione e al reddito professionale. In definitiva, sia l'architetto che l'ingegnere devono applicare l'aliquota attualmente in vigore del 14,5 per cento all'importo di 12mila euro (40 per cento di 30mila euro).

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