Personale

Coronavirus - Ancora incertezze applicative sulle disposizioni emergenziali

di Luca Tamassia e Angelo Maria savazzi

La situazione pandemica ha generato una nutrita normazione d’urgenza volta al suo contenimento diffusivo, ma che, nel contempo, ha originato un’innumerevole serie di questioni che le amministrazioni si trovano ora a dover fronteggiare, divise tra disposizioni eccezionali che regolano situazioni ed istituti straordinari conseguenti alla particolare situazione che il Paese sta vivendo e prescrizioni, legali e contrattuali, a regime che, comunque, devono essere osservate ed applicate nella quotidiana gestione delle risorse umane. Tra queste due tensioni oggi gli enti si dibattono, cercando ausili e conforto che possano dare loro quel margine di sicurezza ed attendibilità nell’agire che tutti gli operatori ricercano, soprattutto in questo momento così difficile da vivere e da lavorare. Ecco, infatti, alcuni esempi di problemi che le amministrazioni si trovano, proprio ora, a dover affrontare.

Buongiorno, la richiesta riguarda l'applicazione dell'art. 87, comma 3 Dl 18/2020 in merito all'esenzione dal servizio. Nel nostro ente ci sono situazioni diverse: custodi musei, operai, commessi per apertura e chiusura sedi, commessi distribuzione posta; per questi dipendenti, verificata l'impossibilità a svolgere lavoro agile, impossibilità ad essere destinati ad altri servizi, assenza di competenze informatiche, verrebbero esentati dal servizio. Si chiede, oltre a effettuare ferie derivanti dall'anno 2019 e recupero ore straordinarie, quali altri permessi o congedi devono essere attivati prima di procedere all'esenzione, ossia occorre procedere ad utilizzo di quota parte di ferie 2020 (in relazione ai mesi trascorsi), permessi retribuiti (18 ore e 3 giorni), altro? Per quanto riguarda l'esenzione è plausibile porla in essere fino al 30/4 ed eventualmente prorogarla? È sufficiente una lettera al dipendente e una presa d'atto con determina del dirigente responsabile?
Con riferimento ai quesiti posti, si rappresenta quanto segue. Preliminarmente occorre operare una distinzione di base tra due fattispecie di effetti prodotti dalla cornice normativa all’intero della quale occorre muoversi nei casi prospettati. Le disposizioni emergenziali che vengono in evidenza, infatti, sono di due tipologie distinte, in particolare l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 2.3.2020, n. 9, e l’art. 87, comma 3, del decreto-legge 17.3.2020, n. 18. Le due disposizioni legislative richiamate disciplinano, invero, due fattispecie distinte in materia di gestione del rapporto di lavoro nella fase di contrasto alla diffusione virale, così rispettivamente statuendo: "3. Fuori dei casi previsti dal comma 1 (periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva: n.d.s.) i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.” (cit. art. 19, comma 3); "3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.” (cit. art. 87, comma 3). Come si può evincere dai due disposti normativi, la prima disposizione regola le assenze dal servizio del personale interessato direttamente dai provvedimenti normativi di contenimento epidemiologico, quindi appare finalizzata a fornire una copertura di legittimità e di regolazione a tutte quelle situazioni di assenza dal lavoro conseguenti all’impossibilità oggettiva di loro fornitura a seguito delle speciali misure dettate per la gestione dell’emergenza pandemica, come la sospensione delle attività educative e didattiche, nonché la chiusura dei musei e degli altri istituti culturali, determinate dalle previsioni del Dpcm 8.3.2020. Per contro, le statuizioni del ridetto art. 87, comma 3, appaiono volte a disciplinare le modalità di fornitura delle attività lavorative ad opera del relativo personale dipendente da parte dei datori di lavoro pubblici, scansionando le diverse possibilità di utilizzo dei lavoratori nei servizi ad erogazione necessaria che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad individuare, graduando progressivamente il ricorso al lavoro agile ed, in caso di impossibilità di suo impiego, alle altre forme di assenza retribuita dal lavoro che gli enti sono in grado di applicare ai propri dipendenti (ferie, congedi, banca-ore, recuperi, rotazioni, etc.). In sintesi, quindi, l’art. 19, comma 3, Dl 9/2020 regola gli effetti, sul rapporto di lavoro, dell’impossibilità oggettiva di rendere la prestazione da parte dei lavoratori pubblici a seguito delle interdizioni dettate dalle misure di normazione emergenziale, mentre l’art. 87, comma 3, Dl 18/2020 disciplina le modalità di assolvimento della prestazione lavorativa e dell’eventuale applicazione di istituti retribuiti giustificativi dell’assenza dal lavoro dirette al personale non direttamente colpito dalle misure inibitorie di cui sopra e che, pertanto, è tenuto ad operare normalmente per assicurare i servizi che le amministrazioni ritengono necessari, fatta salva l’esenzione lavorativa qualora non sia possibile l’attuazione di alcuna misura di allontanamento temporaneo dal posto di lavoro o di gestione delle attività di competenza in modalità remota. Tanto rappresentato, pertanto, con riferimento a quest’ultima normazione, si ritiene che l’amministrazione datrice di lavoro sia legittimata ad applicare qualsiasi istituto previsto da norme legali o contrattuali, ovviamente nella salvaguardia dei presupposti che regolano il singolo istituto che l’ente intende impiegare nel caso concreto. A tal fine si ritiene plausibile, nella situazione di straordinaria emergenza che il Paese sta attraversando, l’utilizzo di ferie già maturate, anche in competenza 2020, oltre ai diversi istituti giustificativi dell’assenza dal lavoro, come i permessi per particolari motivi personali o familiari il cui utilizzo, in tal caso, sarebbero da riconnettersi alla specifica situazione di tutela degli interessi del lavoratore e della collettività in relazione al rischio di contagio da diffusione epidemiologica. L’esenzione dal servizio deve essere disposta, allorché sussistano le condizioni di applicazione, in relazione agli specifici presupposti che la legittimano di volta in volta, quindi limitatamente agli effetti limitativi disposti dalle norme di contenimento nel tempo vigenti, eventualmente prorogabili con riguardo all’effettiva evoluzione della situazione emergenziale ed alle corrispondenti misure di contrasto. Trattandosi di azione gestionale del rapporto di lavoro, si ritiene che sia necessaria e sufficiente l’adozione di un apposito atto di diritto privato da parte del dirigente competente che ponga, motivatamente, in esonero lavorativo il personale interessato, senza la necessaria adozione di provvedimenti determinativi che, nel caso di specie, costituirebbero mero esercizio burocratico in situazione di eccezionale urgenza e necessità di provvedere.

In riferimento allo straordinario previsto per le PM, escluso dal limite del trattamento accessorio complessivo del personale dipendente ai sensi dell'art. 25 del Dlgs 75/2017, è necessario fare una determina di integrazione del fondo lavoro straordinario?
In relazione al quesito posto, si presuppone che la domanda faccia riferimento alle nuove disposizioni introdotte dall’art. 115 , Dl 18/2020, il quale testualmente dispone che "1. Per l’anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell’efficacia delle disposizioni attuative adottate, ai sensi dall’articolo 3, comma 1, Dl 6/2020, con Dpcm 9 marzo 2020, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, Dlgs 75/2017, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio.”. Si ritiene che tale previsione rientri nelle componenti sterilizzate ai sensi di legge, per cui il valore di utilizzo delle risorse destinate alle specifiche finalità prescritte dalla norma devono rientrare nella determinazione del particolare fondo di finanziamento del lavoro straordinario ancora oggi disciplinato dall’art. 14 del Ccnl 1.4.1999. Tale clausola contrattuale, infatti, espressamente prescrive, al comma 2, che "2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività (…), nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.”. Alla luce di tale disposizione, pertanto, si ritiene che le risorse economiche con vincolo di destinazione di cui al riportato art. 115 debbano confluire nell’ambito dello specifico fondo di finanziamento delle attività prestate in orario straordinario previsto dal citato art. 14 del Ccnl 1.4.1999, con conseguente neutralizzazione ai fini del rispetto dei limiti di alimentazione del trattamento economico accessorio del personale dipendente complessivamente considerato dettato dall’art. 23, comma 2, Dlgs 75/2017. A tal fine, pertanto, occorrerà adottare, da parte del competente dirigente o responsabile di servizio, un apposito atto datoriale d’integrazione del predetto fondo per il corrente esercizio 2020.

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