Retribuzione docenti, per la progressione stipendiale scatti biennali esclusi
L'articolo 53 della legge 312/1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a termine del personale del comparto scuola. La progressione biennale ivi prevista è diversa e non può essere confusa con il trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, di cui alla contrattazione collettiva. Ad affermarlo è la Sezione lavoro della Cassazione con l'ordinanza 12373/2020, secondo cui il riconoscimento degli aumenti biennali - che è rimasto per gli insegnanti di religione - comporterebbe addirittura un trattamento di miglior favore rispetto a quello riservato ai docenti stabilmente immessi nei ruoli.
Il caso
Oggetto della decisione è la richiesta di un insegnante, supplente di musica dal 2003 al 2012, del riconoscimento del diritto alla progressione stipendiale di cui all'articolo 53 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), che per l'appunto prevedeva per il personale non di ruolo scatti biennali di anzianità, con una particolare disposizione di favore per gli insegnanti di religione. Il Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca non acconsentiva però al pagamento delle differenze retributive pretese e tale posizione veniva condivisa anche dai giudici di merito, per i quali l'equiparazione con gli insegnanti di religione era fuori luogo per via della particolarità del rapporto di lavoro di tali docenti, mentre la categoria del personale non di ruolo era ormai stata soppressa.
La decisione
La questione giungeva così dinanzi alla Corte di cassazione, ove il docente lamentava una disparità di trattamento tra il personale precario e il personale di ruolo e la mancata valorizzazione della sua esperienza professionale maturata sulla base di contratti a termine. La Suprema corte rigetta però il ricorso sottolineando gli errori commessi dal supplente. Ebbene, l'azione volta ad ottenere il riconoscimento degli scatti biennali di anzianità previsti dall'articolo in questione ha ad oggetto una domanda diversa rispetto a quella relativa alla progressione stipendiale derivante dall'anzianità di servizio. Gli aumenti biennali, spiega il Collegio, erano previsti per alcune categorie di insegnanti e per gli insegnanti di religione e, dopo la contrattualizzazione del pubblico impiego, sono rimasti solo per questi ultimi. Tale disposizione normativa, dunque, non può essere presa in considerazione perché comporterebbe, tra l'altro, anche un «trattamento economico diverso e più favorevole rispetto a quello riservato agli assunti a tempo indeterminato», ragion per cui non sussiste alcuneadiscriminazione tra categorie di docenti.
L'ordinanza della Corte di cassazione n. 12373/2020