Fisco e contabilità

Siope e Bdap, i controlli dell'organo di revisione

di Tommaso Pazzaglini (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Nell'approfondire il tema dei controlli dell'organo di revisione appare importante soffermarsi su un tema poco trattato e al quale si dedica una scarsa attenzione rispetto a quanto sarebbe necessario: il sistema Siope.
La legge di riferimento 196/2009 prevede che:
• le amministrazioni pubbliche, trasmettono quotidianamente alla banca dati Siope, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme (articolo 14 comma 6);
• i dati Siope delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono di tipo aperto e liberamente accessibili sul sito web www.siope.it (articolo 6-bis).
Ciò rispetta il principio generale della comparabilità e verificabilità, permettendo agli utilizzatori di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali tra gli enti.
Ci soffermiamo inizialmente sui controlli esterni (articolo 148 del Tuel) dove si prevede che il ministero dell'Economia e delle finanze - dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 196/2009, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni Siope, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:
a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.
Ecco perché molti enti ricevono comunicazioni dalla Ragioneria generale dello Stato su eventuali incongruenze rispetto ai dati Siope rilevati.
Appare fondamentale concentrare l'attenzione sui controlli interni in riferimento al Siope, le cui codifiche ora coincidono con il piano dei conti finanziario secondo quanto indicato dall'allegato 6 del Dlgs 118/2011; questo documento aggiornato è scaricabile dal sito web di Arconet.

Verifiche da effettuare nel corso dell'esercizio
La registrazione dei fatti di gestione, sia per le fasi del procedimento di entrata sia per quelle di spesa, deve essere effettuata nel rispetto uniforme dell'adozione da parte degli enti, di un corretto piano dei conti finanziario. Il controllo da parte dell'organo di revisione, nel corso dell'esercizio, deve essere svolto durante le verifiche trimestrali di cassa, infatti gli ordinativi di incasso oppure i mandati di pagamento riportano tutti la codifica Siope di cui all'articolo 14 della legge 196/2009. Questa attività appare molto importante in quanto verifica la corrispondenza tra la natura dell'entrata o della spesa in riferimento al codice del piano dei conti attribuito.
Il piano dei conti (allegato 6 al Dlgs 118/2011), nel rispetto del principio di universalità, è un piano dei conti integrato, pertanto ha la funzione di ricomprendere tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, attraverso i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio.
Nel rispetto del principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, un'errata adozione del piano dei conti finanziario per contabilizzare un impegno, una liquidazione oppure un accertamento, ha effetti distorsivi anche sui valori della contabilità economico-patrimoniale e le relative risultanze.
L'organo di revisione pertanto può collegarsi al sito web www.siope.it, cercare il proprio ente ed effettuare tre interrogazioni in merito a:
1) Incassi;
2) Pagamenti;
3) Disponibilità liquide.
Quesi valori, del periodo di riferimento, vanno confrontati con le estrazioni effettuate dalla contabilità dell'ente in riferimento alle reversali e ai mandati emessi raggruppati per codice del piano dei conti finanziario al V livello. Questi valori ovviamente devono essere coincidenti.
È inoltre importante approfondire l'aspetto del terzo prospetto disponibilità liquide, che rappresenta un ausilio nella verifica di cassa trimestrale; esso è diviso in quattro parti:
• conto corrente di tesoreria, può agevolare le operazioni di riconciliazione con le scritture dell'ente;
• fondi dell'ente presso il tesoriere al di fuori del conto di tesoreria, utile per valutare la loro consistenza e la loro natura;
• fondi dell'ente presso altri istituti di credito, per queste voci vi è l'obbligo di comunicare entro il 20 del mese successivo, le informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, la consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito (compreso Poste Italiane), specificando se si tratta di somme libere o vincolate;
• concordanza tra il conto di tesoreria e la contabilità speciale di tesoreria unica, ausilio assieme al modello 56 T (Tu) - Banca d'Italia, per effettuare la conciliazione tra il tesoriere e la contabilità speciale.

Verifiche da effettuare a rendiconto
Il principio contabile allegato 4/2 afferma che: «gli enti allegano al consuntivo una dichiarazione, firmata dal tesoriere/cassiere, che attesta il fondo di cassa effettivo all'inizio dell'esercizio, il totale degli incassi e dei pagamenti effettuato nell'esercizio e l'ammontare del fondo di cassa effettivo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il consuntivo. Questi importi devono coincidere con le risultanze del consuntivo dell'ente. In caso di discordanza il bilancio non rispetta il principio contabile della veridicità. Per gli enti soggetti alla rilevazione Siope, la dichiarazione del tesoriere/cassiere è costituita dai prospetti delle disponibilità liquide, da allegare ai consuntivi ai sensi dell'articolo 77-quater, comma 11, del decreto legge 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 133/ 2008».
Nel rendiconto occorre quindi allegare obbligatoriamente i tre prospetti sopra elencati, con i dati riferiti all'intero esercizio 2019, verificando che coincidano con le scritture contabili dell'ente per quanto riguarda il piano dei conti finanziario al V livello degli incassi e dei pagamenti e che i loro totali inoltre siano riportati correttamente nei saldi del conto del tesoriere. Lo stesso sistema Siope, indica, tra i vari report, quello corretto con la dicitura «Da allegare al rendiconto».

Le verifiche con la Bdap
Appare poi necessario segnalare una problematica relativa ai dati inviati alla Bdap da parte degli enti. La Corte dei conti nei questionari chiede all'organo di revisione se ha effettuato i controlli sulla congruenza dei dati inseriti in Bdap con quelli presenti nei documenti contabili dell'ente. Questa attività risulta difficoltosa, oltre al fatto di valutare se sia un compito del revisore, poiché non sono messi a disposizione dell'organo di revisione gli strumenti adatti.
Infatti a differenza degli utenti con profilo amministratori del sistema (Sogei, Igepa, Corte dei conti), per l'organo di revisione non è disponibile la funzionalità attivabile per gli schemi di bilancio attraverso il pulsante «Esporta dati dei prospetti», funzione che produce un file excel che contiene, al suo interno, tanti fogli quanti sono i prospetti del documento contabile; in ogni foglio, oltre i parametri di ricerca selezionati e la data/ora dell'estrazione, è riportato il nome del prospetto e, nella prima colonna, l'indicazione (Si/No) della valorizzazione del titolo. Sarebbe importante che questa funzionalità fosse resa disponibile anche per gli utenti «Organo di revisione», al momento i revisori si vedono costretti, per prendere visione ed esportare i prospetti di bilancio caricati sulla Bdap, ad accedere sulla pagina di ogni singolo prospetto e cliccare sull'apposito tasto, con notevole dispendio di tempo ed efficienza per i controlli; sarebbe opportuno valutare la possibilità di utilizzare nuove funzionalità/strumenti al fine di garantire migliori condizioni per lo svolgimento del controllo. Infine, si ritiene che il controllo dei revisori dovrebbe limitarsi agli schemi di bilancio (Sdb) e non anche ai documenti contabili analitici (Dca).

(*) Ancrel Bologna

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